Agenti immobiliari e mutui, dibattito aperto tra le associazioni

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Contratti atipici tra agenti immobiliari e società di mediazione creditizia. Buoni per la benzina, carte punti, sconti di vario tipo. Sono diverse le forme di “ringraziamento informale” che – confermano gli operatori – prendono forma sul mercato, da quando è stato vietato ogni riconoscimento economico per la segnalazione tra le parti.

Gli agenti immobiliari non possono più segnalare mutui ai propri clienti, e tantomeno ottenerne un ricavo, da novembre. Il Dlgs 141/2010 entrato in vigore «ha profondamente modificato» le due professioni: la riforma ha nettamente distinto i confini tra le due attività, ma non ha regolamentato i rapporti che – quotidianamente – le due parti intrattegono davanti al cliente finale. Insomma, senza entrare nel merito dei singoli prodotti di finanziamento, i professionisti rivendicano la possibilità di “segnalare” i colleghi, così come un assicuratore segnala spesso un carrozziere, ma con un contratto tra le parti per formalizzare il rapporto, in una logica di trasparenza.

A chiedere chiarezza sono sia gli agenti che i mediatori creditizi. È stata per prima Fimaa, la federazione italiana dei mediatori agenti d’affari, a proporre accordi formali tra i due interlocutori, in cui l’eventuale corrispettivo economico sia legato al successo dell’operazione: una volta stipulato il mutuo, il compenso all’agente immobiliare che ha segnalato il cliente al mediatore verrebbe direttamente stornato dalla provvigione di quest’ultimo. In risposta all’idea di Fimaa, però, lo scorso 21 dicembre il ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso una circolare esplicativa, proprio sul possibile pagamento di queste segnalazioni. «Tale rapporto verrebbe inquadrato – specifica la nota del Mef – come un rapporto di mediazione unilaterale». E poi ancora: «Il cliente non è generalmente a conoscenza dell’esistenza di un rapporto contratturale tra soggetto non iscritto e mediatore creditizio». E come tale, continua la circolare, «suscettibile di valutazione economica o, comunque, riconducibile ad un interesse economicamente apprezzabile dei contraenti».

Insomma, in linea con l’approccio tutelativo nei confronti del consumatore finale del Dlgs 141/2010, la circolare ribadisce come «il rapporto contrattuale atipico che si instaura tra “segnalatore” e “segnalato” sia inquadrabile, inequivocabilmente, in termini di mediazione». Di conseguenza, tutte le forme di remunerazione “atipiche” rischiano di entrare nel mirino dell’Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (Oam), nominato a settembre 2011, che presto inizierà l’attività di vigilanza.

L’interpretazione della norma è evidente agli occhi dell’Oam: la «messa in contatto» (cioè la segnalazione) rientra a tutti gli effetti nell’attività di mediazione creditizia, quindi la possono esercitare solamente gli iscritti agli elenchi dell’Oam. L’agente è il primo anello della catena distributiva che incontra il cliente e, per quanto la segnalazione possa essere una “submediazione” o una “mediazione indiretta”, può comunque condizionare il consumatore e incorrere in una denuncia per esercizio abusivo della professione. Quello che, poi, decideranno i singoli giudici di fronte alle prime denunce non è ancora dato a sapersi, ma l’Oam – in base ai recenti chiarimenti del Mef – è tenuto a segnalare tutte le violazioni in merito.

Sono su posizioni differenti, anche se l’obiettivo di fondo è condiviso, le due associazioni di categoria Fimaa e Fiaip (vedi i due interventi a fianco): mentre la prima rivendica la possibilità – già fin da ora – di sottoscrivere comunque questi contratti tra agenti immobiliari e mediatori, la seconda invita a rispettare le indicazioni del Mef. Fimaa è convinta che nella legge non ci sia niente che vieti queste forme di accordi: «Non vogliamo assolutamente che ci sia una segnalazione di prodotti – chiarisce il presidente, Valerio Angeletti – ma questi accordi il mercato li farà sempre. Così come le agenzie, spesso, segnalano un professionista per ristrutturare la casa. E il divieto penalizza la trasparenza. Le uniche sanzioni previste sono quelle penali, in caso un’agente immobiliare facesse una mediazione del credito, ma non è questa la fattispecie. Il mediatore riconoscerebbe una percentuale della sua provvigione all’agente che gli ha facilitato il lavoro, portandogli il contatto. Il timore è che la riforma abbia tolto visibilità e accessibilità al mercato ai mediatori, limitando la loro possibilità di operare».

La pensa diversamente Fiaip che, invece, oggi invita i suoi iscritti a rispettare le indicazioni del Mef (già contenute in un precedente parere del Senato): «Siamo completamente favorevoli all’idea di fondo di voler dare al cliente un servizio completo – precisa il presidente, Paolo Righi –, ma le battaglie vanno combattute nelle sedi giuste. Dispiace che Fimaa non abbia sostenuto il nostro emendamento al Dlgs 141 prima della sua approvazione. Ora non si possono dare messaggi sbagliati alla categoria in contrasto con ripetute affermazioni del ministero. La ratio della norma intende tutelare il consumatore: ogni cliente che presenta una richiesta di credito deve poter interagire con una persona che ne ha le capacità. E questi accordi entrerebbero in un processo iniziale di persuasione del cliente, che potrebbe condizionare la mediazione. Piuttosto, in futuro, intendiamo batterci affinché l’agente immobiliare stesso possa entrare nella filiera del credito: oggi la nostra legge professionale lo vieta, ma se formati con le dovute competenze gli agenti potrebbero operare, eliminando l’incompatibilità con l’attività di mediazione creditizia».

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