Al via la consultazione per la modifica delle disposizioni sulla riserva di conservazione del capitale
Il difficile governo in banca uic

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La misura del CCB applicabile ai gruppi bancari a livello consolidato e alle banche non appartenenti a gruppi, attualmente fissato al 2,5%, viene ricondotta a quella prevista dalla disciplina transitoria (phase-in) di cui all’art. 160(3)(4) CRDIV:

  • 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
  • 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

    A partire dal 1° gennaio 2019, il CCB sarà pari al 2,5%, come stabilito dall’art. 129 della Direttiva menzionata. La medesima modifica si applicherebbe alla disciplina del CCB delle SIM e dei gruppi di SIM.

    La revisione proposta risponde all’esigenza di assicurare parità di trattamento alle banche italiane rispetto agli altri intermediari dell’area dell’Euro. Il CCB è parte integrante dei complessivi requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare, insieme ai requisiti minimi fissati dalla normativa (Primo pilastro) e a quelli addizionali fissati dal supervisore (Secondo pilastro) al termine del periodico processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

    Le scelte degli Stati membri in sede di recepimento della Direttiva erano state eterogenee. Alcuni paesi, tra cui l’Italia, avevano anticipato l’applicazione del CCB previsto a regime (2,5% dal 1° gennaio 2019), altri avevano adottato la disciplina transitoria. Per ragioni di parità concorrenziale, la Bce aveva “sterilizzato” tali differenze nel determinare i requisiti patrimoniali di Secondo Pilastro per le banche significative. Tale sterilizzazione è venuta meno ai fini dello SREP 2016. Di conseguenza, il valore del CCB applicato a livello nazionale si rifletterà nei livelli di capitale da rispettare nel 2017.

    La modifica proposta consente alle banche italiane di operare nelle medesime condizioni cui sono soggette le banche operanti negli altri paesi dell’area dell’Euro. In particolare, si allineano i livelli di patrimonializzazione al di sotto dei quali si applicano misure automatiche di conservazione del capitale. Ciò non determinerà necessariamente una riduzione della complessiva dotazione di capitale richiesta a ciascuna banca, in quanto resta impregiudicata la possibilità per la BCE e la Banca d’Italia di disporre, ove ritenuto necessario, misure patrimoniali ulteriori.

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