Antievasione, nelle banche le porte si spalancano al fisco

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In principio le indagini finanziarie, poi l’anagrafe dei conti e dei depositi, da ultimo la possibilità per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza di acquisire nell’ambito di investigazioni fiscali i dati custoditi dagli intermediari ai fini antiriciclaggio. Se si aggiunge la rinnovata sensibilità degli intermediari in materia di segnalazione di operazioni sospette su operazioni aventi a oggetto il profitto o prodotto di evasioni fiscali, e quindi, di possibili reati tributari, il quadro è completo. Nella lotta all’evasione fiscale internazionale, le informazioni comunicate dalle banche sono il più prezioso strumento nelle mani del fisco. Si tratta di informazioni trasmesse spesso in automatico, per le quali non c’è discrezionalità degli operatori. Informazioni che, riferite ai movimenti transfrontalieri, spesso sono la più importante traccia per scovare le evasioni fiscali più insidiose.

I movimenti transfrontalieri di capitale. I movimenti da e verso l’estero, di importo superiore a 15 mila euro, anche se frazionati, fanno scattare un obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. La prassi applicativa ci dice che, una volta partito il record su un movimento transfrontaliero, l’Agenzia delle entrate incrocia effettivamente i dati per verificare se a tale movimento corrisponde un reddito di fonte estera tassato dal contribuente: se tale corrispondenza non è trovata, nel giro di qualche anno il contribuente, attraverso un questionario, verrà invitato a fornire giustificazioni sulla rilevanza reddituale dei trasferimenti in questione.

L’art. 1 del dl 167/90 prevede per gli intermediari finanziari uno specifico obbligo di rilevazione e segnalazione all’Agenzia delle entrate dei movimenti transfrontalieri, da o verso l’estero, realizzati anche attraverso movimentazione di conti, di mezzi di pagamento, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Le informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate sono le informazioni contenute nell’Archivio unico informatico tenuto ai fini antiriciclaggio di cui all’art. 36, comma, lett. b), del dlgs n. 231/2007. Si tratta in particolare delle seguenti informazioni riferite a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15 mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le operazioni transfrontaliere che determinano l’insorgenza degli obblighi di segnalazione in capo agli intermediari sono quelle poste in essere da persone fisiche, enti non commerciali e da società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir. Gli obblighi in capo agli intermediari scattano anche in presenza di operazioni effettuate da o per conto di persone fisiche o enti non commerciali non residenti. Ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del dlgs n. 461/1997, gli obblighi di rilevazione previsti dall’art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 non si applicano per i trasferimenti da e verso l’estero relativi ad operazioni effettuate nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito, nonché per i trasferimenti dall’estero relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. La norma in parola reca una esimente dagli obblighi di monitoraggio per gli intermediari in relazione a flussi transfrontalieri ricevuti e disposti da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate nell’ambito di contratti o rapporti per i quali i clienti hanno esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato o quella per il risparmio gestito e per i flussi che incorporano redditi di capitale per i quali gli intermediari sono sostituti d’imposta. Lo scopo di tale esimente è di sgravare gli intermediari da un obbligo di rilevazione per trasferimenti transfrontalieri che non possono mettere a rischio l’interesse al corretto svolgimento delle attività di accertamento dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuati nell’ambito di due regimi impositivi, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito, in cui l’intermediario applica le imposte sostitutive e le ritenute previste dalla legge sui flussi reddituali relativi alle attività depositate nel rapporto per il quale sono state effettuate tali opzioni. L’oggetto di tale esimente degli obblighi di monitoraggio degli intermediari è dunque limitata: a) ai trasferimenti verso l’estero effettuati nelle fasi di sottoscrizione, nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o del risparmio gestito, di strumenti finanziari sui cui redditi futuri l’intermediario applica le imposte sostitutive o le ritenute proprie di tali distinti sistemi impositivi, b) ai trasferimenti dall’estero relativi al rimborso e al pagamento di componenti reddituali relativi agli strumenti finanziari così sottoscritti, componenti reddituali su cui gli intermediari applicano le imposte sostitutive o le ritenute di legge nell’ambito dei due regimi impositivi, o per i quali le imposte sostitutive erano già state applicate dagli intermediari esteri sulla base dei regimi speciali applicabili.

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