Arrivano le istruzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulle modalità per chiedere il bonus da 200 euro dedicato a lavoratori autonomi e professionisti
Definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum di 200 euro erogata dal Ministero del Lavoro a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
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Definite tutte le caratteristiche dell’indennità una tantum di 200 euro erogata dal Ministero del Lavoro a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi. L’erogazione del bonus avviene per mezzo dell’INPS e degli enti di previdenza obbligatoria, in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio. 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224, del 24 settembre 2022, il decreto 19 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum introdotta dal decreto Aiuti (art. 33, D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in L. n. 91/2022) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al caro prezzi in corso.

A tal fine è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un apposito Fondo a cui sono stati destinati 600 milioni di euro per il 2022, di cui 95,6 milioni riservati ai professionisti.

Tacco adesso all’INPS e agli altri enti previdenziali dettare le modalità di presentazione delle istanze, che saranno evase sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e, dunque, a fronte dell’inevitabile meccanismo del click day.

Chi può richiederlo

Beneficiari dell’indennità sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti non alternativi:

– lavoratori autonomi o professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS oi agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza alla data del 18 maggio 2022;

– reddito complessivo, percepito nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35.000 euro;

– che, alla data del 18 maggio 2022, abbiano una partita IVA con attività lavorativa avviata e abbiano eseguito almeno un versamento contributivo, totale o parziale con competenza a decorrere dall’anno 2020. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare.

– non abbiano già percepito il medesimo bonus in qualità di lavoratori subordinati.

Presentazione della domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità sono presentate dai beneficiari all’INPS ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, e provvedono all’erogazione.

N.B. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

L’INPS e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Caratteristiche del bonus

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabileed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

FattispecieSpettanza del bonus 200 euro
Iscrizione a INPS e altri enti previdenzialiSì, erogato da INPS
Reddito netto IRPEF 2021 > 35.000No
Iscrizione alla previdenza post 18 maggio 2022No
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