Assegno bancario a persona diversa dal beneficiario
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Tribunale di Mantova, 13 gennaio 2015

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Mantova ha confermato l’orientamento, ormai pressoché unanime, assunto dalla giurisprudenza, in punto pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario.

Prima di tutto, il Giudice ha precisato che la responsabilità della banca negoziatrice nei confronti di tutti i soggetti interessati, in caso di errato pagamento di un titolo non trasferibile, ha natura contrattuale, in quanto deriva dal mancato rispetto dell’obbligo professionale di protezione che grava sugli istituti di credito, volto a far entrare gli assegni nel circuito di pagamento bancario, in ottemperanza alle regole che disciplinano la materia.

Il Tribunale mantovano ha, quindi, osservato come si possa parlare di comportamento conforme a diligenza, laddove la banca negoziatrice abbia rispettato quanto previsto dalla circolare ABI del 7.05.2011. Infatti, tramite quest’ultimo documento i banchieri sono stati invitati ad identificare il presentatore di un assegno richiedendo copia di almeno due documenti identificativi, muniti di fotografia, nonché a prestare particolare attenzione nel caso che si tratti di un nuovo cliente, richiedendo – se possibile – a persone già conosciute di garantire per il predetto beneficiario del titolo.

Con riguardo, invece, alla banca trattaria, il Giudice ha evidenziato come la stessa non possa sospendere il pagamento qualora il titolo venga negoziato in stanza di compensazione e non presenti irregolarità formali o palesi alterazioni.

Articolo tratto da

iusletter

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