Scudo fiscale alla prova della voluntary
Rientro capitali, costi sensibili

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Ciò nelle more della nuova applicazione del raddoppio dei termini connessa alla comunicazione della notizia di reato in materia tributaria, da assumersi sulla base dell’art. 17 dello schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto. Formulazione quest’ultima che di fatto andrebbe a neutralizzarne gli effetti anche nel contesto della voluntary, in quanto così dispone: «Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini». Nel frattempo, i contribuenti che accedono alla procedura potranno valutare se utilizzare le dichiarazioni riservate di cui allo scudo-ter, non trascurando precise raccomandazioni e avvertenze. In particolare, occorre comprendere come lo scudo interagisca con la procedura. Ci si potrebbe chiedere se un contribuente cui non sia applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 12 del dl 78/2009 (perché avente, ad esempio, tutte le disponibilità in Svizzera ovvero in Lussemburgo), possa a priori sentirsi sgravato dal raddoppio dei termini di cui ai reati tributari, avendo aderito allo scudo fiscale, a tali fini invocando il riconoscimento degli effetti premiali, tra cui l’ombrello penale. La questione è decisamente delicata e degna di approfondimento. Dal tenore della procedura (legge n. 186/2014), unitamente al provvedimento direttoriale, parrebbe desumersi che il contribuente istante debba dapprima consentire il puntuale riscontro di tutti i periodi di imposta accertabili, tenuto conto dell’applicabilità degli eventuali raddoppi dei termini (siano da articolo 12 del dl 78/2009 che di cui ai reati tributari che possano dar luogo alla comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria). Dovranno su queste basi documentarsi, ricostruirsi e descriversi tutti gli eventi patrimoniali e reddituali, per tutti i periodi di imposta rilevanti. Solo in seconda battuta entrerebbe in gioco lo scudo fiscale, posto che presumibilmente le dichiarazioni riservate verranno verificate dall’Agenzia sulla scorta delle istruzioni di cui alla circolare n. 52/E 2010. In buona sostanza potrà essere riscontrata l’autenticità della dichiarazione potendo richiedere formalmente all’intermediario che risulta averla ricevuta, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 8), del dpr n. 600/1973, di trasmettere copia dell’esemplare in suo possesso e di fornire dettaglio sulla data di conferimento dell’incarico da parte del contribuente, la data e gli estremi del versamento dell’imposta straordinaria per conto del contribuente, la data e la modalità di presa in carico delle attività (assunzione in custodia, deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate e depositate ovvero esistenti all’estero) indicate nella dichiarazione. Ma non solo. L’Agenzia potrà procedere alla verifica dell’esistenza del presupposto impositivo essendo necessario che le attività siano state detenute fuori del territorio dello Stato, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali non siano stati assolti gli obblighi dichiarativi previsti dal dl n. 167/1990. Ciò anche in termini di corretta valorizzazione. In via generale, l’assenza di uno degli elementi del presupposto impositivo comporta l’assenza degli effetti preclusivi ed estintivi connessi all’istituto. Va peraltro ricordato il rinvio che l’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 78 del 2009 dispone, tra l’altro, alle modalità ritenute applicabili alla nuova procedura di emersione, previste dall’articolo 19, comma 2-bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350: l’interessato che abbia falsamente attestato nella dichiarazione riservata la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data del 31 dicembre 2008, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. Se lo scudo è in regola si rende idoneo ad assorbire l’impatto reddituale di quanto diversamente imponibile. Va a questo punto specificato che permangono alcune potenziali criticità quali, tra l’altro, l’assenza di copertura sull’eventuale evasione di Iva o l’eventuale costituzione delle disponibilità mediante nero societario. Anche eventuali scudi «parziali» sono utilizzabili per ridurre l’impatto delle imposte, ove riconducibili puntualmente ai redditi che ne hanno generato la disponibilità delle attività estere. Il timing dell’approvazione della norma del decreto sulla certezza del diritto che integrerà il comma 3 degli articoli 43 dpr n. 600/73 e 57 del dpr n. 633/72 rischia di impattare in maniera significativa sulla tempistica dell’accesso alla procedura, considerati i diversi costi e obblighi documentali che ne potranno scaturire.

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