Omesso versamento Iva, giustificazioni a ostacoli
prestazione occasionale

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Non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento tributario sanzionato anche sul piano penale, è stato provocato anche dal mancato pagamento alle scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità. E poi: l’inadempimento penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando deriva da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà. Non basta ancora: la mancanza di provvista per l’adempimento tributario non può essere fatta valere a sostegno della forza maggiore quando è comunque il frutto di una scelta imprenditoriale indirizzata a fronteggiare una crisi di liquidità. Stringe le maglie la Cassazione, con la sentenza n. 8352 della Terza sezione penale, depositata ieri, che è tornata ad affrontare una questione ormai ricorrente anche nel giudizio di legittimità.

Nel caso esaminato dalla Corte a essere sanzionata con una pena di 4 mesi era stata un’imprenditrice, riconosciuta colpevole del reato sanzionato dall’articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000. Aveva in sostanza omesso di versare l’Iva per il 2005 per quasi 900mila euro.
Ora, la sentenza, nel respingere il ricorso, mette nero su bianco una serie di punti di principio.
A partire dal fatto che, per l’esistenza del reato contestato, non è richiesta la finalità di evasione, «tantomeno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto». In caso contrario, e la sentenza si sofferma anche a chiarirli, il legislatore avrebbe specificato la rilevanza dell’elemento soggettivo del reato nel tipizzare la condotta oppure nell’individuazione del bene/valore/interesse tutelato.
Così, «il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato». Per questo, gli argomenti del ricorso che intendevano attestare l’oggettiva impossibilità di adempiere sono, nella valutazione della Cassazione, l’esito di un’operazione «dogmaticamente errata, che tende ad attrarre nell’orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell’ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l’intensità». Infatti, osserva lapidariamente la sentenza, la scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono.
E, quanto alla rilevanza della forza maggiore, quest’ultima ha come presupposto l’esistenza di fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile che esula del tutto dalla condotta di chi agisce. Nei reati omissivi allora, come quello del mancato versamento dell’Iva, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà a porre in essere il comportamento omesso.
Non può invece giustificare la politica del sistematico illecito amministrativo-tributario come strumento per la gestione delle crisi di liquidità.

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