Assegno pagato prima della scadenza: protesto legittimo

Ai sensi dell’art. 35 Legge Assegni, un assegno bancario non può essere pagato dopo che sia trascorso il relativo termine di presentazione: ciò al duplice fine di tutelare, da un lato, il prenditore che ha diritto alla conservazione della provvista sino alla scadenza del citato termine e, dall’altro lato, il traente che può tornare a disporre della provvista dopo la predetta scadenza.

Di contro, la banca è libera di pagare l’assegno anche prima della decorrenza del termine di presentazione e, in caso di rifiuto, incorre in responsabilità.

Tuttavia, qualora il traente, dopo aver emesso il titolo, ordini all’istituto di credito di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione, si assume il rischio del protesto nel caso in cui il prenditore presenti all’incasso l’assegno. Infatti, secondo la Suprema Corte, il cliente deve rispondere degli ordini da lui stesso impartiti, ai quali la banca è tenuta ad attenersi in qualità di mandataria.

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