Attenzione alle garanzie finanziarie
Come è cambiato il peso della garanzia diretta

Ancora nessun commento

La  domanda di garanzie da parte di imprese, di privati e del settore pubblico è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni a causa della crisi economica che aumenta il bisogno di protezione, ma anche delle numerose norme che ne richiedono la presentazione a tutela delle obbligazioni assunte nei confronti, in particolare, della Pubblica Amministrazione.

Il rilascio di garanzie è un’attività delicata e rischiosa allo stesso tempo. Pertanto, la legge prevede che chi la svolge debba essere sottoposto a particolari abilitazioni, collegate al possesso di strutture patrimoniali e organizzative idonee a far fronte agli impegni assunti.

Quando si richiede una garanzia occorre sempre verificare che il garante sia un soggetto abilitato, iscritto in pubblici registri; altrimenti, si corre il rischio di avere pagato i premi invano oppure si possono incontrare serie difficoltà nell’escussione. In questi casi, l’unica tutela che l’ordinamento dispone è il ricorso all’autorità giudiziaria, civile e penale. Per le finanziarie, in particolare,  non è previsto un sistema di garanzia analogo al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, esistente per le banche.

Attenzione però: verificare che il garante sia iscritto a volte può non bastare. In casi specifici, per esempio a motivo della natura pubblica del beneficiario o del tipo di contratto che si vuole garantire, la legge restringe ulteriormente il numero dei soggetti abilitati.

Vista la complessità del quadro normativo si forniscono alcune indicazioni utili a guidare la scelta dell’intermediario più adatto al caso di interesse.

L’emissione di garanzie finanziarie nei confronti del pubblico è consentita oltre che alle compagnie di assicurazione (il cui elenco è consultabile sul sito www.ivass.it) e alle banche, anche alle cosiddette “VECCHIE FINANZIARIE 107”, iscritte nell’ELENCO SPECIALE di cui all’art. 107 del TUB (nella versione antecedente alla modifica introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010, nel seguito “vecchio TUB”). Nell’elenco speciale sono iscritti anche i cosiddetti “CONFIDI 107”, pure abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

Accanto a tali intermediari ce ne sono altri iscritti in elenchi tuttora tenuti dalla Banca d’Italia, che però hanno un ambito operativo più circoscritto. Si tratta:

  • delle cosiddette “VECCHIE FINANZIARIE 106”, iscritte nell’ELENCO GENERALE di cui all’art. 106 del vecchio TUB, che possono rilasciare garanzie in casi delimitati e solo se in possesso di una specifica attestazione rilasciata dalla Banca d’Italia. Allo stato attuale, nessuna VECCHIA FINANZIARIA 106 dispone di tale attestazione;

 

  • dei cosiddetti “CONFIDI MINORI”, registrati in una sezione dell’elenco generale di cui all’art. 155, comma 4 del vecchio TUB. Questi confidi possono prestare soltanto garanzie collettive dei fidi, cioè garanzie rilasciate alle piccole e medie imprese associate per consentire l’accesso al credito di banche e intermediari finanziari.

Le VECCHIE FINANZIARIE 106 e le VECCHIE FINANZIARIE 107 possono continuare a operare solo fino al 12/5/2016 a meno che non vengano iscritte nell’ALBO previsto dal nuovo art. 106 del TUB. Queste “NUOVE FINANZIARIE 106” potranno rilasciare garanzie nei confronti del pubblico negli stessi casi in cui è consentito alle VECCHIE FINANZIARIE 107.

Infine, occorre cautela anche in caso di garanzie offerte da finanziarie estere. Poiché esse non sono ammesse nemmeno al mutuo riconoscimento in ambito comunitario, per poter operare legittimamente in Italia devono essere necessariamente iscritte in uno degli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (generale, speciale o albo unico). In mancanza di iscrizione, le garanzie non possono essere emesse sul territorio dello Stato e l’attività delle finanziarie estere deve considerarsi abusiva.

Su ciascuna delle categorie sopra indicate è possibile trovare ulteriori approfondimenti e riferimenti normativi nell’allegato.

ORA, PRESTA ATTENZIONE…

SE RAPPRESENTI UN ENTE STATALE, TERRITORIALE O IN GENERALE UN SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE OPPURE UNA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E DEVI ACCETTARE UNA GARANZIA FINANZIARIA, PUOI AMMETTERE GARANZIE EMESSE DALLE BANCHE E DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, NONCHÈ – SE LE NORME DI SETTORE LO CONSENTONO – DALLE “VECCHIE FINANZIARIE 107”, DAI “CONFIDI 107” O DALLE “NUOVE FINANZIARIE 106”.

PERTANTO, PRIMA DI ACCETTARE UNA GARANZIA DA UNA SOCIETÀ FINANZIARIA, INDIVIDUA LA NORMATIVA APPLICABILE ALL’ATTIVITÀ DI INTERESSE – SU CUI PERALTRO LA BANCA D’ITALIA NON HA COMPETENZA – ED EFFETTUA LE NECESSARIE VERIFICHE. IN NESSUN CASO PUOI ACCETTARE GARANZIE EMESSE DA “VECCHIE FINANZIARIE 106” O DA “CONFIDI MINORI”.

***

SE SEI UN’IMPRESA E DEVI PARTECIPARE A UNA GARA D’APPALTO O PRESENTARE UNA GARANZIA A FAVORE DELLO STATO E DI OGNI ALTRO ENTE DELLA P.A. ACCERTATI PREVIAMENTE PRESSO L’ENTE BENEFICIARIO DI QUALI GARANZIE SONO AMMESSE E COMUNQUE NON SOTTOSCRIVERE MAI GARANZIE EMESSE DA “VECCHIE FINANZIARIE 106” O DA “CONFIDI MINORI”.

NEL CASO DI RAPPORTI TRA IMPRESE E CON PRIVATI, ACCETTA O SOTTOSCRIVI GARANZIE DI “VECCHIE FINANZIARIE 106” SOLO DOPO AVERNE VERIFICATO LA NECESSARIA ABILITAZIONE SUL SITO DELLA BANCA D’ITALIA.

SOTTOSCRIVI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI MINORI SE SEI UN ASSOCIATO E SOLO A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CHE HAI RICHIESTO A UNA BANCA O A UN ALTRO INTERMEDIARIO.

***

SE SEI UN PRIVATO CITTADINO, ACCETTA O SOTTOSCRIVI GARANZIE RILASCIATE DA “VECCHIE FINANZIARIE 106” (AD. ESEMPIO, IN UN RAPPORTO DI LOCAZIONE) SOLO DOPO AVERNE VERIFICATO LA NECESSARIA ABILITAZIONE SUL SITO DELLA BANCA D’ITALIA.

SE DEVI ACQUISTARE UN IMMOBILE DA COSTRUIRE VERIFICA CHE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA CHE TI SPETTA PER L’EVENTUALE RESTITUZIONE DELL’ANTICIPO VERSATO SIA RILASCIATA SOLO DA BANCHE, COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, DA “VECCHIE FINANZIARIE 107” O DALLE “NUOVE FINANZIARIE 106”.

***

SE UNA FINANZIARIA ESTERA TI OFFRE UNA GARANZIA, VERIFICA SEMPRE CHE LA SOCIETÁ SIA ISCRITTA NEGLI ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D’ITALIA PER ACCERTARE QUALI SERVIZI PUÒ PRESTARE.

IN CASO CONTRARIO, LA SOCIETÀ NON  È ABILITATA AD OPERARE IN ITALIA E L’ATTIVITÀ SI CONFIGURA COME ABUSIVA.

***

RICORDA INOLTRE CHE È PERSEGUIBILE PENALMENTE CHI TI PROPONE, A TITOLO DI MEDIAZIONE O SIMILE, GARANZIE EMESSE DA SOGGETTI NON ABILITATI.

***

Le informazioni pubblicate sul sito della Banca d’Italia, costantemente aggiornate, permettono di risolvere gran parte delle questioni relative al rilascio di garanzie finanziarie.

LA BANCA D’ITALIA NON FORNISCE PERTANTO RISPOSTA ALLE RICHIESTE RELATIVE A NOTIZIE, CONFERME DI ISCRIZIONE O CHIARIMENTI IN GENERE CHE TROVANO SOLUZIONE NELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE.

LE SEGNALAZIONI E GLI ESPOSTI PERVENUTI RELATIVI AD ABUSI O COMPORTAMENTI SCORRETTI DI INTERMEDIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI TENUTI DALLA BANCA D’ITALIA VENGONO ACQUISITI PER LE INIZIATIVE CONSEGUENTI. In presenza di adeguati riscontri, anche nell’attesa di definire le azioni amministrative necessarie, gli intermediari in questione vengono indicati nell’elenco che segue.

SEGNALAZIONI RELATIVE AL RILASCIO DI GARANZIE DA PARTE DI SOGGETTI NON ABILITATI

  • Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione pdf 50.9 KB

ALLEGATO

  • Rilascio Di Garanzie: Approfondimenti Normativi pdf 169.8 KB
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI