Autoriciclaggio, nuova arma contro i reati fiscali

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Autoriciclaggio per i corrotti. È una delle innovazioni che potrebbero essere utilizzate in chiave accessoria contro i reati finanziari, secondo la formula di cui all’articolo 4 del pacchetto giustizia appena varato dal Governo. Infatti, mentre in passato l’applicazione del 648 bis del Codice penale poteva riguardare solo colui che avesse intermediato nella circolazione del denaro proveniente da delitti (tra i quali anche la corruzione), ora il corrotto (o il concussore) che dovesse effettuare un’operazione finanziaria con il denaro ottenuto attraverso mazzette su appalti o lavori, verrebbero per ciò stesso condannati anche per riciclaggio, in forza del comma 2 del nuovo articolo 648 bis. Ad esempio, il corrotto e il concussore prendono una somma di denaro, commettendo evidentemente un reato, e la versano in banca; in vigenza della “vecchia” regola, non potevano essere puniti per riciclaggio se non si dimostrava l’eventuale provenienza illecita delle somme ricevute (il legame cioè con l’imprenditore corruttore o concusso). Se oggi essi non riescono a dimostrare la congruità e liceità dell’impiego di somme a loro disposizione, pur senza provare la corruzione, ai soggetti di cui sopra si potrà contestare l’autoriciclaggio (reclusione da 3 a 8 anni e multa da 10.000 a 100.000 euro).

Pur non scevra da osservazioni critiche, la nuova norma potrà essere indubbiamente utile all’abbreviazione dei tempi dell’investigazione da parte degli organi di polizia ai fini del rintracciamento dell’origine delle somme o dei beni riciclati. Ciò in quanto la prova della commissione di un reato è fornita già da un utilizzo improprio di somme comunque a disposizione e non supportato da quella giustificazione che evidentemente il possessore non riuscirà a fornire. In seguito, la catena dell’indagine porterà alla raccolta degli ulteriori indizi e alla auspicata scoperta dei reati a monte. Questo meccanismo potrà essere replicato anche per gli altri reati e, perché no, anche per il falso in bilancio, laddove la sua reintroduzione avvenga come nel programma del Governo.
In questo contesto avranno un ruolo fondamentale i soggetti obbligati dal Dlgs 231/2007, la cosiddetta legge antiriciclaggio. Infatti, l’articolo 41 della stessa obbliga gli intermediari finanziari, i liberi professionisti, gli uffici della pubblica amministrazione e anche altri soggetti non finanziari a segnalare alla Uif, l’unità antiriciclaggio presso la Banca d’Italia, ogni operazione che si presenti “sospetta” in relazione alla professione e alla capacità patrimoniale di chi la compie. Con l’entrata in vigore dell’autoriciclaggio il non segnalante potrebbe vedersi incriminare direttamente per riciclaggio, in quanto non segnalando l’operazione sospetta ottiene un beneficio (ad esempio, il denaro versato nella sua banca fa aumentare i volumi di raccolta) e quindi si potrebbe considerare egli stesso un riciclatore. Nella medesima situazione potrebbe trovarsi il commercialista che non si dovesse attenere alle norme tributarie nel compilare la dichiarazione dei redditi o il bilancio del cliente passibile di evasione fiscale. Proprio questo è il vero punctum dolens della nuova formulazione dell’autoriciclaggio: il rapporto con i reati fiscali. È infatti chiara la finalità antievasione della norma, poiché i reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000 rientrano nella categoria dei delitti presupposto di riciclaggio e, quindi, l’impiego di somme rivenienti da risparmi fiscali fraudolenti porterà all’incriminazione per autoriciclaggio. A tale proposito, sarà opportuno definire con maggiore puntualità questo passaggio anche nello schema di Ddl sulla voluntary disclosure, ancora all’esame del Parlamento, e dove l’applicazione delle norme antiriciclaggio sembrerebbe esclusa. Il che creerebbe un viatico alla commissione di uno dei reati più invasivi per l’economia del nostro Paese.

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