A.B.F. e usura: gli interessi di mora non fanno parte delle voci di costo del credito che confluiscono nell’identificazione dei tassi soglia

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Collegio di Coordinamento ABF, 30 aprile 2014, n. 2666 (leggi la decisione per esteso)

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescita esponenziale delle eccezioni e delle contestazioni in materia di usura.

Il sistema giudiziario è stato investito di questioni di ogni genere: a) usura sopravvenuta; b) componenti di calcolo ai fini della rilevazione del tasso soglia; c) differenze tra T.E.G. e T.A.E.G. quale esatto parametro di riferimento ai fini del rilevamento dell’usurarietà; d) sommatoria degli interessi corrispettivi con gli interessi di mora al fine di determinare il superamento del tasso soglia; ecc.

Per ognuna delle suesposte criticità, la giurisprudenza continua a muoversi in maniera ondivaga, aumentando il ventaglio di opzioni disponibili per gli operatori del sistema, che confidano pazienti in un arresto definitivo.

In attesa che ciò avvenga, il numero di pronunce aumenta, arricchendo il panorama giurisprudenziale di ulteriori conferme, soprattutto in materia di credito al consumo, ove, troppo spesso, la lotta all’usura muove le premesse da un’impostazione non corretta delle suesposte problematiche.

In tale contesto, appare dunque indispensabile menzionare l’ulteriore contributo del Collegio di Coordinamento dell’A.B.F., il quale, pur non intervenendo in una problematica di credito al consumo, espone un principio di portata generale, la cui applicazione è destinata ad avere riflessi pratici anche nei contratti di prestito al consumo, in cui le voci di costo del credito rappresentano da sempre il perno su cui ruotano la maggior parte delle eccezioni giudiziali sollevate dai consumatori.

In particolare, con decisione n. 2666 del 30 aprile 2014, il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, confermando il proprio orientamento già espresso con decisione del 28 marzo 2014 n. 1875, ha affermato che il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite di usura posto dall’art. 644, 3° comma, c.p.  e dall’art. 4, 2° comma, l. n. 108 del 1996.

E ciò, in quanto gli interessi moratori non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia, e quindi non fanno parte dell’insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia.

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