Ricicla il banchiere che organizza i corrieri

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Il banchiere è responsabile di riciclaggio per aver organizzato e agevolato una rete di corrieri internazionali di valuta, e anche per aver occultato in paradisi fiscali beni intestati fittiziamente a familiari di clienti.

Con una sentenza lunga e molto attuale nelle sue implicazioni (285/14, depositata il 13 maggio) il Tribunale di Como ha chiuso una dei processi–madre su Banca Arner di Lugano, condannando a 7 anni uno dei suoi fondatori (Nicola Bravetti) e a sei anni un alto dirigente di Banca Euroimmobiliare di Lugano.
Dal processo, finito a dibattimento per 49 imputati e oltre 60 fatti di esportazione di capitali avvenuti tra il 2004 e il 2007, escono però neutralizzate decine di ipotesi di riciclaggio collegate a reati dichiarativi (Dlgs 74/2000). I giudici comaschi hanno infatti aderito alla interpretazione giurisprudenziale restrittiva circa la qualificazione della soglia di punibilità che, come da “ri-orientamento” recente (Sezioni Unite 37424 e 37425/2013) sono “di nuovo” considerate elemento costitutivo del reato e non invece semplici condizioni obiettive di punibilità (circostanza, quest’ultima, che avrebbe consentito la tenuta del reato presupposto e quindi del riciclaggio imputato agli intermediari finanziari). Pertanto la mancata dimostrazione processuale del superamento, in decine di casi, della soglia penale del “nero”, ha comportato la caduta di gran parte delle accuse relative allo spallonaggio doganale.
Non tutte però. Nel caso più grave contestato al fondatore di Banca Arner dalla Procura lariana – un riciclaggio sulla Svizzera da 800mila euro, più un ritorno in Italia di 50 mila per il medesimo cliente – le tracce del reato presupposto sono state trovate nei delitti societari commessi dal management (appropriazione indebita, false comunicazioni sociali, e da lì anche il reato dichiarativo fiscale), così da giustificare l’accusa di “lavaggio” per il banchiere.
Condanna per riciclaggio estesa anche, in continuazione, per uno spostamento di 13 milioni di euro sull’asse Italia–Svizzera–Nassau, in cui il banchiere aveva movimentato e messo al sicuro in trust somme provenienti dal reato di trasferimento fraudolento di valori (articolo 12–quinquies del dl 306/1992), parte delle quali, al solito, rientrate come argent de poche per i disponenti.

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