Banca d’Italia in pubblica consultazione la cessione del quinto e i riflessi sulle segnalazioni in centrale rischi

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1. Premessa

Le operazioni di finanziamento a fronte di cessione del quinto dello stipendio o pensione (“CQSP”) sono oggetto di costante attenzione da parte della Banca d’Italia, in ragione delle specifiche caratteristiche del prodotto finanziario – che coinvolge una pluralità di soggetti (ente finanziatore, datore di lavoro, dipendente/pensionato finanziato, enti che rilasciano garanzie con clausola del “riscosso per non riscosso” e, nei casi in cui ci si avvalga di reti distributive articolate, anche altri soggetti) – e delle sue implicazioni per la clientela retail alla quale esso è rivolto.

La rappresentazione delle “CQSP” in Centrale dei Rischi (CR) è stata oggetto, negli ultimi tempi, di un numero crescente di esposti da parte della clientela e di quesiti dell’industria e delle associazioni di categoria, dai quali emerge l’adozione di prassi segnaletiche non omogenee tra gli operatori del comparto e non pienamente aderenti ai principi che regolano le segnalazioni CR. Medesime disomogeneità nel comportamento segnaletico si osservano anche nelle segnalazioni di vigilanza.

Rilevano, in particolare, i casi in cui l’ente titolare del credito si avvale di soggetti terzi per la gestione dei finanziamenti (cd. CQSP “indirette”) i quali, per inefficienze operative o fenomeni di contenzioso in atto, riversano con ritardo al titolare del credito le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato e incassate dal datore di lavoro/ente previdenziale (di seguito ATC – amministrazione terza ceduta). Tale prassi anomala può anche dipendere dall’ATC che provvede a versare in ritardo all’ente finanziatore le rate regolarmente trattenute dallo stipendio/pensione del dipendente/pensionato (cd. CQSP “dirette”).

Tale disfunzione induce alcuni intermediari a evidenziare – in ossequio al principio di coerenza tra segnalazioni e dato contabile – segnali d’inadempienza (sconfinamenti, “stato del rapporto” in past due) in capo alla clientela beneficiaria del finanziamento, pur avendo la stessa regolarmente onorato i propri debiti. Altri intermediari, invece, applicano in via autonoma e convenzionale una franchigia temporale (di durata variabile e con modalità segnaletiche diversificate a seconda dei casi) alle rate scadute dei finanziamenti, che consente di segnalare come non scadute, per un dato lasso temporale, le esposizioni creditizie verso la clientela.

Tali difformità d’impostazione segnaletica, che costituiscono un vulnus per la significatività dei dati segnalati e il loro efficace utilizzo a fini valutativi nell’ambito dei processi di “responsible lending” degli intermediari, rendono necessario un chiarimento normativo sui criteri segnaletici da applicare alla specifica fattispecie.

Con il presente documento, si sottopone a consultazione la proposta di istruzioni segnaletiche da seguire ai fini di Centrale dei rischi e delle segnalazioni di vigilanza con riferimento alle operazioni di CQSP “indirette e dirette”.

2. Criteri di rilevazione delle CQSP (e operazioni assimilate)

Segnalazioni a nome del dipendente/pensionato al momento dell’erogazione del finanziamento

Si fa preliminarmente presente che nelle operazioni di CQSP – quali prestiti non finalizzati rientranti nell’ambito del credito al consumo – il rimborso del finanziamento è delegato al datore di lavoro (o all’ente previdenziale), debitore della retribuzione, il quale provvede a corrispondere mensilmente all’ente titolare del credito (direttamente o tramite soggetto terzo che si interpone nella gestione del finanziamento) una quota dello stipendio (o pensione) del dipendente, fino ad estinzione della relativa esposizione creditizia.

I finanziamenti della specie sono oggetto di segnalazione in CR tra i crediti per cassa, nella categoria di censimento rischi autoliquidanti (tipo attività 55 – altri rischi autoliquidanti), a nome del dipendente – mutuatario; la valorizzazione delle “classi di dati” previste per tale tipologia di operazione segue i criteri generali indicati nella vigente normativa per i finanziamenti con piano di rimborso rateale.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati nelle segnalazioni di vigilanza. In particolare, i finanziamenti in esame vanno rilevati nelle segnalazioni statistiche di vigilanza delle banche nella sottovoce 58005.32 “Finanziamenti – verso clientela: prestiti c/cessione stipendio”e nelle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari nella sottovoce 52014.12 “Crediti verso clientela – credito al consumo”.

In presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto terzo interposto e ATC, che determinano ritardi nella retrocessione all’intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, le segnalazioni devono essere effettuate sulla base degli specifici criteri, di seguito descritti, che prevedono una traslazione in capo al soggetto terzo interposto (nei casi di CQSP “indirette”) o all’ATC (nei casi di CQSP “dirette”) dell’esposizione relativa alle rate scadute e non versate/accreditate all’ente titolare del credito. I suddetti criteri intendono assicurare una più corretta rappresentazione dell’esposizione del dipendente/pensionato al quale non è imputabile la mancata retrocessione delle rate, alla luce delle disposizioni civilistiche e di settore circa gli effetti della cessione dei crediti nonché dei contratti/convenzioni stipulati tra i soggetti coinvolti (ente titolare del credito, soggetti interposti, ATC).

Segnalazioni a nome dell’ATC o del soggetto terzo interposto.

Alla data di riferimento della segnalazione CR, il complessivo importo delle rate (quota capitale e interessi) scadute deve essere segnalato, a seconda dei casi, a nome del soggetto terzo interposto o dell’ATC, nella categoria “rischi a scadenza” valorizzando con il medesimo importo le classi di dati accordato, accordato operativo e utilizzato e, in particolare, le variabili tipo attività (“altri rischi a scadenza”), durata originaria (A – 5 fino ad un anno) e durata residua (A1 – 5 fino ad un anno) al fine di tener conto dei termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate all’ente titolare del credito (cd. periodi di franchigia legale). Coerentemente, la variabile stato del rapporto non evidenzierà segnali di default a nome del soggetto terzo interposto o dell’ATC.

Ove i termini previsti dalla legge per la retrocessione delle rate giungano a scadenza senza che il soggetto terzo interposto o l’ATC abbiano provveduto al riversamento delle somme trattenute, dalla rilevazione in cui cade la data di scadenza dei termini di franchigia legale l’intermediario valorizzerà a 0 le classi di dati accordato e accordato operativo del rapporto e indicherà nell’utilizzato un importo pari alle rate (quota capitale e interessi) non retrocesse. Andrà, in particolare, valorizzata la variabile stato del rapporto avendo presente che il computo dei giorni di scaduto utili ai fini del past due decorre dalla scadenza dei termini di legge per la retrocessione delle rate trattenute.

Sono fatti salvi i casi in cui l’ente titolare del credito abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell’ambito del rapporto con i soggetti terzi interposti o con le ATC, che l’inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato .

Coerenti criteri segnaletici sono adottati dagli intermediari bancari e finanziari nelle segnalazioni di vigilanza. In particolare, nelle segnalazioni statistiche di vigilanza essi segnalano l’esposizione creditizia verso il soggetto terzo interposto o l’ATC nella sottovoce 58005.42 “Finanziamenti – crediti verso clientela: altri finanziamenti” nel caso delle banche, e nelle sottovoci 52012.18 “Crediti verso enti finanziari – altri finanziamenti” o 52014.19 “Crediti verso clientela – altri finanziamenti: altri” nel caso degli intermediari finanziari. Laddove il soggetto terzo interposto oppure l’ATC non abbiano provveduto al riversamento delle somme trattenute entro i termini previsti, occorre fare riferimento a quanto prescritto dalle disposizioni in materia di “Qualità del credito”.

Segnalazioni a nome del dipendente/pensionato dopo la prima rata scaduta

Alla medesima data di riferimento della segnalazione e in presenza delle circostanze sopra menzionate (somme trattenute dal soggetto terzo interposto o dall’ATC e non retrocesse all’ente titolare del credito), ai fini CR la posizione di rischio del dipendente deve essere segnalata nella categoria dei “rischi autoliquidanti”, senza evidenza di importi scaduti nelle pertinenti classi di dati e con una coerente valorizzazione dello stato del rapporto, seguendo i criteri segnaletici previsti dalla vigente normativa per i fidi con piano di rimborso rateale in regolare ammortamento. Le segnalazioni dovranno, nella sostanza, essere complessivamente adeguate per tener conto della traslazione in capo al soggetto terzo interposto o all’ATC dell’esposizione creditizia relativa alle rate trattenute e non retrocesse all’ente titolare del credito.

Sono fatti salvi i casi in cui l’ente finanziatore abbia accertato, sulla base delle informazioni in suo possesso o comunque acquisite nell’ambito del rapporto con il soggetto terzo interposto o con l’ATC, che l’inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi di decadenza del dipendente dal beneficio della rateizzazione del finanziamento e del termine per l’adempimento (ad es. decesso del cliente – sinistro vita; cessazione del rapporto di lavoro – sinistro impiego) ovvero ai casi di sospensione/interruzione delle trattenute per intervenuta CIG o riduzione retributiva.

Restano fermi i criteri di segnalazione della clientela già classificata a incaglio o sofferenza.

Coerenti criteri segnaletici vanno adottati dagli intermediari bancari e finanziari nelle segnalazioni di vigilanza.

Segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni di CQSP

In base alla normativa di settore le operazioni di CQSP prevedono, fra l’altro:

1) la stipula di polizze assicurative (per rischio morte e rischio impiego), obbligatorie per legge, che assicurano il recupero del credito nei casi di morte, cessazione e riduzione dello stipendio, liquidazione, trattamento di quiescenza insufficiente (art. 54 D.P.R. n. 180/1950);

2) il rilascio della garanzia convenzionale del “riscosso per non riscosso”, comportante l’obbligo per la società finanziaria garante di corrispondere all’ente finanziatore l’importo delle rate scadute e impagate anche in caso di ritardato riversamento delle somme regolarmente trattenute dall’ATC.

Ciò premesso, le fattispecie di cui al punto 1) non rientrano nel perimetro dei fenomeni rilevati in CR nelle garanzie ricevute in quanto aventi natura di contratti di assicurazione del credito. Non rientrano, inoltre, tra le garanzie segnalabili in CR i vincoli sul TFR del dipendente a garanzia dell’esposizione da CQSP e le garanzie rilasciate dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ex art. 16 D.P.R. n.180/50 e da fondi assimilabili, in ragione della loro natura di garanzie ex lege.

Le garanzie convenzionali di cui al punto 2), quali garanzie di natura fideiussoria, sono oggetto di segnalazione in CR tra i crediti di firma a nome del dipendente e in garanzie ricevute a nome della società finanziaria garante (con valorizzazione della variabile censito collegato con il codice CR del dipendente garantito) secondo i criteri i stabiliti dalla vigente normativa.

Nelle segnalazioni statistiche di vigilanza le fattispecie di cui al punto 1) vanno segnalate, nel rispetto dei previsti requisiti, nelle voci in cui è richiesta la ripartizione dei finanziamenti per garanzie ricevute. Le garanzie del “riscosso per non riscosso” di cui al punto 2) vanno ricondotte tra i crediti di firma/garanzie rilasciati/e connessi/e con operazioni di natura finanziaria”.

Si rammenta infine che, a fini prudenziali, i finanziamenti a fronte della cessione del quinto possono essere trattati come crediti assistiti da garanzia personale laddove nella struttura complessiva dell’operazione siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per tale forma di protezione del credito ai sensi del Regolamento n. 575/2013 (“CRR”).

* * *

I suddetti criteri segnaletici si applicano anche ai finanziamenti erogati a dipendenti pubblici per i quali è prevista l’estinzione mediante l’istituto della delegazione di pagamento, assimilabile alle CQSP per caratteristiche, modalità operative e normativa di riferimento.

Si richiama, infine, l’attenzione degli intermediari ad assumere ogni utile iniziativa per favorire – in assenza o nelle more di interventi del legislatore sulla materia – il miglioramento delle prassi operative/convenzioni in uso tra gli operatori del comparto così da far emergere effettive situazioni di inadempienza dei clienti finali oppure di dilazione dei pagamenti da parte dell’ATC/soggetto terzo interposto e, nel contempo, minimizzare i propri rischi legali e reputazionali.

Si rammenta inoltre che, indipendentemente dalle caratteristiche del modello operativo utilizzato per la commercializzazione e l’esecuzione dei contratti di CQSP, gli intermediari che a vario titolo intervengono nel processo d’intermediazione devono adottare le cautele necessarie a garantire comportamenti corretti con la clientela e a presidiare pienamente i rischi operativi, legali e di reputazione anche qualora talune fasi della complessiva attività d’intermediazione siano delegate a terzi.

Relazioni corrette con la clientela richiedono, tra l’altro, il rispetto degli obblighi di informativa preventiva ai clienti previsti dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (14° aggiornamento del 29 aprile 2011) che disciplina il servizio di Centrale dei Rischi.

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