Banca d’Italia ha posto in Consultazione Pubblica varie normative di secondo grado
Il difficile governo in banca uic

Ancora nessun commento

Oltre l’ampliamento dei collegi dell’Arbitro bancario finanziario, hanno una forte rilevanza quella sulla “disciplina sui contratti di credito immobiliare e i consumatori” e, in funzione della direttiva su tale credito immobiliare, le “modifiche alle disposizioni di vigilanza”; discipline che dovranno essere emanate entro il prossimo 30 settembre.

Le due consultazioni “mettono a terra” per gli operatori le modalità di governance, di compliance e di distribuzione, diretta e tramite reti esterne, del credito immobiliare, tra l’altro richiamando in più di un’occasione le regole che soprassiedono al nuovo Prestito Ipotecario Vitalizio.

Senza ripercorrere l’intero decreto 72/2016, che ha recepito la Direttiva 17/2014, le modifiche alle disposizioni di vigilanza per banche, intermediari finanziari e, conseguentemente, per l’attività degli intermediari del credito, riguardano l’organizzazione, i controlli interni e, in particolare, alcune categorie di rischio, di credito e di controparte, sia per la valutazione degli immobili posti a garanzia del finanziamento (materia molto innovata dal decreto 72), sia soprattutto per il merito creditizio, che assume sempre più in valore anche prospettico della situazione finanziaria del mutuatario.

Con un’opzione “politica” la Banca d’Italia ha decido di valorizzare l’autonomia degli intermediari nella scelta della metodologia da adottare nella valutazione dell’immobile.

In materia va anche rilevata la raggiunta uniformità di normativa per intermediari bancari e finanziari, come si evince dalle due circolari della Banca d’Italia: n. 285 e n. 288.

Per quanto riguarda le disposizioni di trasparenza, va sottolineato che riguardano solo la parte relativa al credito immobiliare residenziale per i consumatori, non modificando le altre disposizioni di recente emanate, con riferimenti per il calcolo del TAEG, al prestito ipotecario vitalizio.

Le modifiche alla normativa posta in consultazione, in attesa della prevista deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, riguardano principalmente due aspetti: la fase precontrattuale e i mutui in valuta estera (argomento, a differenza di altri Paesi, non particolarmente rilevante in Italia). Anche in questi casi Bankitalia ha proposto una soluzione che, da un lato non comporti particolari costi per gli intermediari, prevedendo nella prima fase il mantenimento del foglio informativo, pur aggiornato secondo le nuove previsioni del decreto 72/16, dall’altro di lasciare un margine di autonomia agli operatori.

Nel merito della normativa va evidenziata la nuova “sezione VI bis, credito immobiliare ai consumatori”, che regolerà i temi della pubblicità e delle informazioni precontrattuali, con un riferimento al nuovo istituto giuridico del “patto marciano”, del merito creditizio, come detto dei prestiti in valuta diversa dell’euro e della gestione dell’inadempimento del consumatore. Nella stessa sezione gli altri argomenti affrontati sono i requisiti di professionalità, la formazione e la remunerazione del personale.

Due documentazioni che, come doveva essere, ricalcano sostanzialmente le previsioni del Decreto 72, con alcune scelte, per la parte non di “massima armonizzazione”, più idonee per il sistema italiano; per cui, con alcune eccezioni e pur se non di facile lettura, sono previsioni, sostanzialmente, condivisibili. Alcuni aspetti, restano, comunque, aperti, o meglio presentano alcune contraddizioni.

Certamente sono novità molto importanti, che hanno bisogno non della singola conoscenza formale, ma di attenti approfondimenti e, in alcuni casi, di specifiche analisi. E’ fondamentale, quindi, che all’emanazione della normativa, di organizzare, velocemente, dei corsi di formazione, in cui dovranno essere affrontate non solo le norme ora in esame, ma l’insieme di quelle emanate con il decreto 72/2016, che innova sia la parte operativa sia quella relativa agli intermediari.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI