Banche: decide il giudice del luogo dove c’è il danno
riconoscimento

Ancora nessun commento

Se manca un contratto tra la banca che emette un’obbligazione e un risparmiatore che stipula l’accordo con un terzo intermediario non è possibile avvalersi del titolo di giurisdizione del domicilio del consumatore. Detto questo, però, l’investitore può agire in giudizio dinanzi al tribunale dello Stato in cui subisce il danno – che può coincidere con quello del suo domicilio – se gli effetti dannosi dell’illecito civile si producono sul suo conto corrente bancario. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-375/13). Il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo è stato effettuato dal Tribunale di Vienna per chiarimenti sul regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, sostituito, dal 10 gennaio, dal n. 1215/2012.
È stato un risparmiatore austriaco a citare la Barclays Bank con sede a Londra. Il ricorrente aveva fatto alcuni investimenti tramite una banca austriaca che aveva acquistato certificati dalla Barclays. Le obbligazioni al portatore, però, erano crollate. Di qui l’azione contro la Barclays che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice austriaco.
Prima di tutto, la Corte Ue ha chiarito che l’articolo 15 del regolamento n. 44/2001, che contiene una deroga al titolo di giurisdizione generale costituito dal domicilio del convenuto e di quello speciale in materia di obbligazioni contrattuali, riconosce la competenza del giudice del domicilio del consumatore solo in presenza di 3 condizioni che devono essere presenti cumulativamente. Si tratta, in particolare, della circostanza che una parte contrattuale sia un consumatore, il contratto sia concluso e si tratti di una tipologia contrattuale indicata nella norma. Tuttavia, nel caso in esame manca un elemento indispensabile ossia la conclusione del contratto che non è stato stipulato tra il convenuto ossia la Barclays e il risparmiatore, che ha avuto contatti con un intermediario, ossia la banca austriaca. Né – osserva la Corte – il ricorrente può avvalersi dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 in base al quale si può adire il giudice del luogo in cui l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita. Per gli eurogiudici, infatti, anche se in questa ipotesi non è richiesta la conclusione di un contratto, deve in ogni caso essere determinata l’obbligazione giuridica dedotta in giudizio che non intercorre tra Barclays, emittente, e ricorrente.
Detto questo, però, la Corte ritiene applicabile l’articolo 5, n. 3 che in materia di illeciti civili dolosi o colposi attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, a prescindere, quindi, da un rapporto contrattuale. La società convenuta avrebbe violato gli obblighi di legge relativi al prospetto e all’informazione degli investitori, consentendo così l’applicazione dell’articolo 5, n. 3. E’ vero che gli atti o le eventuali emissioni imputabili alla banca non si sono verificate nel domicilio del risparmiatore, ma il danno sul conto bancario del ricorrente sì, con la conseguenza che ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 5, n. 3. Di qui, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza del giudice del domicilio del ricorrente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI