Bonus Transizione 4.0: ok anche se trasferito all’estero. Le ultime risposte dall’ Agenzia delle Entrate
Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura ex articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 160/2019, che ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa, introducendo un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
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L’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla misura ex articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 160/2019, che ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa, introducendo un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

Beni all’estero

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è salvo anche con utilizzo del bene presso cantieri esteri.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta 829/2021 dello scorso 17 dicembre, riferita al caso del locatore o noleggiante (nel caso di beni in leasing o a noleggio) che abbia spostato i beni agevolati con il credito d’imposta 4.0 all’estero temporaneamente.

Qui, infatti, non si configura delocalizzazione e quindi può essere mantenuto il beneficio, nel rispetto di queste condizioni:

  • mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l’attività d’impresa svolta in Italia;
  • non prevalenza dell’utilizzo all’estero rispetto all’utilizzo in Italia in termini economici e di tempo.

La delocalizzazione non si configura neanche nel caso in cui i beni direttamente utilizzati dal beneficiario presso cantieri all’estero se il luogo di impiego del bene è privo di caratteristiche tali da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata oltre confine, in relazione a beni materiali, immateriali e risorse umane.

I beni inoltre, devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale ed essere utilizzati nell’ambito dell’attività ordinariamente svolta dall’impresa.

Beni in leasing e imperammortamento: le condizioni

Nella risposta 826/2021 del 17 dicembre, invece, l’AdE tratta un caso particolare, riferito al credito d’imposta 4.0 di beni precedentemente agevolati con l’iper-ammortamento (disciplina ridefinita dalla legge di bilancio 2020 con l’introduzione del credito d’imposta 4.0) e acquisiti in leasing.

Il contribuente dovrà quindi applicare il meccanismo del recapture alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato laddove lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all’estero) all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iper-ammortamento del bene calcolato, applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’istante avesse acquisito – fin dall’origine – il bene in proprietà (anziché in leasing), cioè dieci anni dall’acquisto in leasing.

Tale soluzione garantisce, ai fini del recapture dell’iper ammortamento, una parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce un bene analogo tramite un contratto di locazione finanziaria.

Delocalizzazione off limits

Infine, con la risposta 848/2021 del 21 dicembre è stato chiarito che i beni gratuitamente devolvibili rientranti nel perimetro concessorio delle imprese operanti in concessione, sono fuori dal bonus Transizione 4.0, in virtù di quanto previsto dalle leggi 160/2019 e 78/2020.

Per tali beni, infatti non sussiste alcun obbligo di devoluzione finale all’ente concedente o al soggetto subentrante.

In tal senso, pertanto, nessun rilievo assume la circostanza che la concessione preveda, nel caso in cui detti beni non siano stati interamente ammortizzati al termine del rapporto concessorio, che il gestore subentrante corrisponda al gestore uscente un importo – a titolo di indennizzo – pari al costo non ancora ammortizzato.

Tale elemento, infatti, non è idoneo a modificare la qualificazione dei beni in questione nell’ambito del rapporto di concessione e, di conseguenza, neanche la configurazione dei medesimi agli effetti delle discipline agevolative.

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