Cessione del credito con il registro fisso

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commissione-tributariaLa cessione di credito conclusa nell’ambito della concessione di un finanziamento da parte di una banca sconta l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Questa è la conclusione alla quale è pervenuta la prima sezione della commissione tributaria provinciale di Pisa con la sentenza 636/14 del 29 ottobre 2014.

FATTO

La banca contestualmente alla concessione di un finanziamento chirografario, a garanzia dell’adempimento chiedeva, e otteneva dalla finanziata, la cessione di crediti pro solvendo. L’Agenzia delle entrate, ritenendo che la cessione di crediti fosse soggetta all’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,5% ai sensi dell’articolo 6, parte prima della tariffa allegata al Tur, notifica a entrambi le parti un avviso di liquidazione per la maggior somma dovuta. Le parti hanno separatamente proposto ricorso avverso la pretesa erariale dinanzi alla competente commissione tributaria chiedendo l’annullamento dell’avviso di liquidazione sottolineando, come si rileva per tabula dal contratto prodotto, che la cessione del credito è avvenuta a garanzia di un’operazione di finanziamento, operazione quest’ultima soggetta al regime dell’imposta sul valore aggiunto e che il collegamento e la connessione delle due operazioni di garanzia è assorbita dall’operazione principale con la conseguente esclusione della tassazione in misura proporzionale.

SENTENZA

Secondo i giudici pisani, la complessiva operazione (cioè tutta l’operazione) rientra nel campo Iva ed esente a mente dell’articolo 10 del dpr 633/1972. Ne consegue che, secondo il principio di alternatività regolato dall’articolo 40 del Tur non può essere tassata in misura proporzionale. La funzione di garanzia svolta dalla cessione del credito, per altro verso non è idonea a fondare l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per il fatto che l’articolo 6 annovera fra gli atti proprio le «garanzie reali e personali», atteso che la norma si riferisce espressamente alle garanzie a favore di terzi, il che esclude che in esse possa ricomprendersi la cessione del credito concessa con la finalità del caso esaminato. La commissione, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, annulla gli avvisi di accertamento con spese compensate attesa la particolarità della fattispecie e la delicatezza della questione giudicata.

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