Cessione del ramo d’azienda tassabile interamente in capo al titolare dell’impresa familiare
prestazione occasionale

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Possibile, però, optare per la tassazione ordinaria, in luogo di quella separata. Così l’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 78/E di ieri, è intervenuta sulla disciplina tributaria delle plusvalenze emergenti dalla cessione dell’unica azienda detenuta nell’ambito di un’impresa familiare. L’istante ha evidenziato di aver ricevuto il ramo di azienda in donazione dal marito e di aver costituito un’impresa familiare, ai sensi dell’art. 230-bis c.c. con le figlie e di essere in procinto di cedere l’attività di bar e caffè, nonché di commercio al dettaglio di alcolici, di quotidiani e di articoli da tabaccheria. Nella soluzione proposta, il contribuente riteneva di poter applicare la tassazione separata, di cui all’art. 17 del dpr 917/1986 (Tuir), stante la continuità riconosciuta nell’ambito della donazione con l’acquisizione da parte del familiare entro i cinque anni antecedenti la data di cessione, poiché si trattava della cessione dell’unica azienda esercitata nella forma di impresa familiare, con la determinazione del reddito emergente in capo al solo titolare. Il contribuente, inoltre, riteneva che la fattispecie indicata non potesse essere ricondotta nell’alveo dell’art. 67 del Tuir, inquadrando la plusvalenza come «reddito diverso», giacché le disposizioni indicate richiamano le ipotesi in cui il donatario non eserciti e non intenda esercitare l’attività d’impresa e ceda, di conseguenza, l’azienda ricevuta in donazione senza assumere la qualifica di imprenditore, ovvero nell’ambito della sfera giuridico patrimoniale privata. Le Entrate, preliminarmente, richiamano le disposizioni contenute nell’art. 230-bis c.c. confermando che l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva e che è quindi l’imprenditore l’unico titolare dell’impresa e il soggetto cui corre l’obbligo di tassare l’intera plusvalenza, giacché il reddito dell’impresa, ai sensi del comma 4, dell’art. 5 del Tuir, viene attribuito nella misura massima del 49% ai familiari, non rappresentando un costo aziendale ma una mera ripartizione dell’utile della medesima impresa. Inoltre, evidenziato che la plusvalenza da cessione è riconducibile all’imprenditore, si esclude l’applicazione delle disposizioni sui redditi diversi, di cui all’art. 67 del Tuir, dovendo far riferimento, al contrario, a quelle contenute negli articoli 58 e 86 del medesimo Testo unico, che inquadrano la plusvalenza indicata nell’ambito dei redditi d’impresa. Con riferimento alla possibilità di procedere con la tassazione separata della plusvalenza emergente, ai sensi della lett. g), comma 1, dell’art. 17 del Tuir, l’Agenzia delle entrate è dell’avviso che, nel caso esaminato, la cedente, titolare dell’impresa familiare acquisita per donazione e, quindi, esercente l’attività «in continuità», può legittimamente computare anche il periodo di possesso della medesima impresa del donante, con la conseguenza che, ricorrendone i requisiti (possesso da più di cinque anni), può procedere con la tassazione ordinaria in un unico esercizio per scelta (opzione) ovvero, applicare la tassazione separata, di cui al citato art. 17 del Tuir.

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