Obbligo per i soggetti che emettono strumenti finanziari di inviare alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche
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È quanto previsto dalle nuove disposizioni emanate, il 25 agosto scorso, dalla Banca d’Italia, in attuazione dell’art.129 del Testo Unico Bancario, in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all’emissione e all’offerta di strumenti finanziari. Le nuove disposizioni di vigilanza si applicano: a) ai soggetti, residenti e non residenti, che emettono, offrono o collocano in Italia strumenti finanziari, anche di diritto estero; b) soggetti residenti, anche di natura pubblica, che emettono, offrono o collocano strumenti finanziari all’estero; c) soggetti vigilati capogruppo residenti, con riferimento agli strumenti finanziari emessi, offerti o collocati in Italia da soggetti non residenti appartenenti al gruppo. Con riguardo al contenuto della segnalazione, il documento prevede che alla banca d’Italia siano trasmesse informazioni di carattere qualitativo relative allo strumento finanziario, al suo emittente e a eventuali garanti e capogruppo nonché informazioni di carattere quantitativo sullo strumento finanziario quali ad esempio i dati relativi all’importo collocato sul mercato, al numero di strumenti in circolazione e i dati relativi ai rimborsi anticipati. Le segnalazioni informative sono state definite dalla Banca d’Italia tenendo presente che la medesima, in qualità di soggetto preposto alla codifica degli strumenti finanziari italiani di nuova emissione (National numbering agency, Nna), riceve informazioni in sede di attribuzione dei codici International securities identification number (Isin) e Classification of financial instruments (Cfi) alle nuove emissioni di strumenti finanziari.

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