Cocopro disoccupati autocertificati
disoccupazione

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L’indennità di disoccupazione per i cocopro va riconosciuta anche a fronte di contributi previdenziali che coprono l’intero anno precedente, come se il collaboratore avesse sempre lavorato.
L’articolo 2, comma 51, della legge 92/2012 richiede, per il riconoscimento dell’indennità, la presenza congiunta di una serie di condizioni: rapporto in regime di monocommittenza; possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20mila euro nell’anno precedente; l’accreditamento di almeno quattro mensilità nell’anno precedente (tre mensilità nel periodo transitorio 2013 – 2015) e di almeno una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata Inps; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente.
Nella realtà si sono presentati casi in cui i lavoratori avevano una copertura previdenziale piena per tutto l’anno (perché il reddito conseguito era pari o superiore al minimale di reddito (14.930 euro per il 2012 e 15.357 euro per il 2013), ma allo stesso tempo anche periodi di disoccupazione di almeno due mesi. Pur in presenza di tutti i requisiti, le procedure Inps non calcolavano l’indennità (in quanto il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione, necessario per calcolare l’indennizzo, era zero).
Con il messaggio 2516/2015 l’Inps ha recepito un parere del ministero del Lavoro, il quale ha chiarito che, indipendentemente dalla copertura contributiva riconosciuta, per i collaboratori a progetto che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia prevista dalla norma, in presenza di tutti gli altri requisiti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità “una tantum”, commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione. Secondo il ministero l’espressione «effettivi mesi di disoccupazione» deve intendersi riferita ad almeno due mesi di disoccupazione, dal momento che la normativa, ai fini del riconoscimento dell’indennità, richiede un periodo di disoccupazione effettivo ininterrotto di almeno due mesi e una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a dieci mesi.
Il ministero è intervenuto anche sul requisito di disoccupazione, che potrà essere attestato mediante autocertificazione (non solamente da attestazione del centro per l’impiego), semplificando così i rapporti tra cittadino e amministrazione. L’interpretazione fornita dovrà essere applicata in autotutela e in via retroattiva dall’Inps, salvo i rapporti ormai irreversibilmente esauriti.
L’Inps, con il messaggio 2526/2015, è intervenuto anche sulla legittimità dell’eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia (articolo 3 della legge 451/1994) e dell’indennità di mobilità (articolo 4, comma 1, della legge 223/1991) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo (legge 863/1984) e, dunque, non solo in caso di ricorso alla Cigs.
Il ministero del Lavoro risolve i dubbi emersi con una interpretazione favorevole al lavoratore, ritenendo che vi è una equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell’ambito della Cigs (il trattamento di integrazione salariale concesso per un Cds difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cig). Di conseguenza diventa possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile e l’indennità di mobilità anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura collettiva da parte delle imprese che abbiano in corso un contratto di solidarietà.

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