Collegamento negoziale in presenza di una clausola di inopponibilità delle eccezioni
riconoscimento

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Tribunale di Tivoli, 9 febbraio 2015

Questo, in sintesi, il contenuto della recente sentenza del Giudice di Tivoli, emessa in tema di collegamento negoziale.

La pronuncia interviene all’esito di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale gli opponenti avevano paventato un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento.

In tale contesto, il Giudice di Tivoli, nel ritenere espressamente che la clausola di inopponibilità delle eccezioni “ha formato oggetto di apposita e separata sottoscrizione da parte degli opponenti, in quanto in calce al contratto è espressamente richiamata detta condizione generale ai sensi dell’art. 1341 c.c., e a detto espresso richiamo ha fatto seguito una seconda sottoscrizione degli odierni opponenti”, ha così statuito: “atteso il chiaro contenuto negoziale della predetta clausola, che esclude la possibilità di opporre alla finanziaria l’inadempimento negoziale del venditore, mantenendo così distinte le sorti delle due vicende negoziali – appare superflua ogni ulteriore considerazione circa l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di vendita e quello di finanziamento”.

Ragion per cui, ancora una volta, la clausola di inopponibilità delle eccezioni, quale diretta espressione della volontà delle parti di mantenere separati e distinti due contratti, costituisce il perno intorno al quale far ruotare la risoluzione delle problematiche connesse alle ipotesi di collegamento negoziale.

Articolo tratto da

iusletter

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