Come funziona l’istituto della collaborazione volontaria nazionale?

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Chi può accedervi e quali sono i benefici? A queste e altre domande ha risposto Andrea Di Giuseppe Cafà, socio dello studio Mazzocchi e Associati. In un momento in cui l’attenzione degli operatori è concentrata soprattutto sul rientro dei capitali dall’estero, il commercialista si focalizza infatti sulla procedura “domestica” che, sostiene, “presenta molte ed interessanti possibilità applicative che gli operatori dovrebbero considerare”.

Innanzitutto, spiega Di Giuseppe Cafà, “possono richiedere l’applicazione di questo istituto tutti i contribuenti soggetti passivi d’imposta ivi compresi i soggetti Ires che sono i grandi esclusi dalla voluntary disclosure internazionale”. Nello specifico, “possono usufruire di questa sanatoria coloro i quali (in particolare le società di capitali e le società di persone) debbano dichiarare un maggior imponibile sia ai fini delle imposte dirette sia Irap, sia per imposte sostitutive sia per l’Iva e, infine, anche per sanare le addizionali e le ritenute fiscali o previdenziali non dichiarate. Si tratta di una varietà di sanatorie molto più estese di quelle previste dal “fratello maggiore” procedimentale ovvero la voluntary internazionale”.

“Tuttavia, l’Agenzia ritiene giustamente che tale procedura non possa essere applicata nel caso in cui la voluntary internazionale sia connessa anche a redditi nazionali. E’ necessario, quindi, sulla base della ratio adottata, che i maggiori redditi imponibili siano ricollegabili esclusivamente a fattispecie nazionali sia per la produzione del reddito sia eventualmente per la detenzione degli eventuali investimenti, scaturenti dall’accumulo reddituale italiano”.

“Le violazioni sanabili sono tutte quelle commesse fino al 30 settembre 2014. Anche in questo caso, come per la procedura “maggiore”, l’Agenzia ha ribadito la necessità che il contribuente fornisca, nell’ambito della relazione di accompagnamento all’auto-denuncia, la necessaria documentazione nonché tutte le informazioni necessarie, a supporto degli obblighi dichiarativi violati.

“Relativamente alle cause ostative che impediscano l’accesso alla procedura, è stato chiarito che non costituisce una pregiudiziale il fatto che l’istante abbia ricevuto avvisi bonari ex art. 36 bis/600 o avvisi di liquidazione ex art. 36 ter/600. Sembrerebbe invece illecito ricorrere alla procedura nazionale, nel caso in cui siano iniziate delle attività amministrative di accertamento o delle semplici richieste di informazioni che nel caso di specie impedirebbero, ad esempio per le società di capitali, l’utilizzo della procedura stessa. L’interpretazione restrittiva stona con le nuove modalità di accesso alla procedura di ravvedimento operoso che mal si concilia con la specialità della procedura: infatti, la procedura speciale poteva diventare una sanatoria generalizzata mentre, a regime, il contribuente avrebbe avuto la possibilità di ricorrere all’istituto permanente del ravvedimento. A onor del vero tuttavia, l’Agenzia consente di ricorrere alla procedura straordinaria per quei periodi d’imposta che non siano interessati dall’attività di accertamento amministrativo. E’ lecito quindi effettuare una collaborazione volontaria nazionale a “salti” relativamente a tutte le annualità non coinvolte nell’attività accertativa”.

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