Compensazione tra crediti: si pronunciano le Sezioni Unite?

Cass., sez. III Civile, 11 settembre 2015, n. 18001

La recentissima ordinanza – n. 18001 dell’11 settembre 2015 – con la quale la terza sezione civile della Suprema Corte ha ritenuto, atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, di rimettere gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità che le Sezioni Unite si pronuncino ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.

La questione prende le mosse da un giudizio di opposizione a precetto (promosso da una società verso un’altra) il quale, in primo grado, si concludeva con la dichiarazione di estinzione del credito della società opposta per compensazione con altro credito che la società opponente vantava nei confronti della prima. Detto credito, va precisato, difettava del requisito di certezza, in quanto fondato su sentenza non ancora passata in giudicato.

In sede di gravame la pronuncia veniva confermata, sicché l’opposta si rivolgeva alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini, investiti della questione, non potevano non rilevare il contrasto giurisprudenziale in materia.

Il profilo di censura evidenziato dal ricorrente si sostanzia nel fatto che non avrebbe potuto farsi luogo a compensazione legale, perché il credito opposto in compensazione non era certo, essendo fondato su sentenza non ancora passata in giudicato.

La Suprema Corte rileva in primis  come “la compensazione legale estingue ope legis i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza; opera, quindi, di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti (da ultimo Cass. 22.10.2014 n. 22324; Cass. 13.5.2014n.10335).
L’estinzione per compensazione legale dei due debiti (art. 1242 c.c.) però presuppone, non solo la liquidità ed esigibilità degli stessi, ma anche la loro certezza. Un tale carattere difetta con riferimento al credito riconosciuto da una sentenza, o da altro titolo, provvisoriamente eseguibile.
E ciò perché la provvisoria esecutività consente soltanto la temporanea esigibilità del credito -determinato nel suo ammontare -, ma non l’affermazione della sua irrevocabile certezza (Cass. 13.5.1987 n. 4423; con precedenti tutti conformi).

Ciò vuol dire che quando vengono in questione due crediti (o debiti) sanzionati da un titolo giudiziario non definitivo, anche se provvisoriamente eseguibile, l’eventualità che il titolo giudiziario cada o venga modificato per effetto dell’impugnazione esperita od esperibile impedisce l’operatività della compensazione. Questa, infatti, per essere un mezzo di estinzione delle obbligazioni, presuppone il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere, e non è applicabile a situazioni provvisorie (Cass. 6.12.1974 n. 4074).”

I principi testè richiamati, più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione, sono stati “messi in dubbio” (per usare le parole degli stessi giudici) nella pronuncia n. 23573/2013 della medesima Corte.

Questa sentenza ha affermato che “la circostanza che l’accertamento di un credito risulti “sub iudice” non è di ostacolo alla possibilità che il titolare lo opponga in compensazione al credito fatto valere in un diverso giudizio dal suo debitore. In tal caso, se i due giudizi pendano innanzi al medesimo ufficio giudiziario, il coordinamento tra di essi deve avvenire attraverso la loro riunione, all’esito della quale il giudice potrà procedere nei modi indicati dal secondo comma dell’art. 1243 cod. civ. Se, invece, pendono dinanzi ad uffici diversi (e non risulti possibile la rimessione della causa, ai sensi dell’art. 40 cod. proc. civ., in favore del giudice competente per la controversia avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione), ovvero il giudizio relativo al credito in compensazione penda in grado di impugnazione, il coordinamento dovrà avvenire con la pronuncia, sul credito principale, di una condanna con riserva all’esito della decisione sul credito eccepito in compensazione e contestuale rimessione della causa nel ruolo per decidere in merito alla sussistenza delle condizioni per la compensazione, seguita da sospensione del giudizio – ai sensi, rispettivamente, degli artt. 295 e 337, secondo comma, cod. proc. civ. – fino alla definizione del giudizio di accertamento del controcredito.”

Secondo la suprema Corte la citata pronuncia del 2013 si esprimerebbe in termini differenti dall’orientamento della Corte in materia, consentendo “la deducibilità in compensazione di un credito sub iudice, e, quindi, ai fini, della individuazione della coesistenza dei due crediti, è irrilevante il momento del verificarsi della certezza, cioè l’accertamento giudiziale definitivo della fattispecie costitutiva del controcredito, “in tal modo alterando manifestamente i rapporti fra diritto sostanziale e processo”. Il che vuoi dire che anche quando un credito è sub iudice in un giudizio può essere eccepito in compensazione nel giudizio in cui venga fatto valere un controcredito, o comunque si discuta della sua esistenza.”

Atteso il contrasto rilevato, la terza sezione civile della Corte ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo presidente per valutare l’opportunità di investire le Sezioni Unite della questione.

Articolo tratto da

iusletter

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI