Confermata la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti
saldo stralcio piano di rientro debito recupero crediti dilazione

Ancora nessun commento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014, infatti, il nuovo tasso di riferimento dello 0,05%, al quale vanno aumentati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi nel periodo che va dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015, in base alla normativa europea disciplinata dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. È stata confermata, quindi, la riduzione dall’8,15% all’8,05% stabilita dal 1° gennaio di quest’anno e in linea con la riduzione del tasso di rifinanziamento della Bce dallo 0,15% allo 0,05%, decisa il 10 settembre 2014. Deve prestare particolare attenzione chi cede prodotti agricoli e alimentari (non a consumatori privati), in quanto il tasso annuale di mora è del 10,05% dal primo gennaio 2015 al 3 luglio 2015 e del 12,05% dal 4 luglio 2015 fino alla fine dell’anno, a seguito delle modifiche introdotte all’articolo 62, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, dal decreto per il rilancio dei settori agricoli in crisi (Dl n. 51/2015). La nuova misura del tasso degli interessi di mora si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Si applica anche ai contratti di subfornitura, a quelli di trasporto di merci su strada e alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari, con consegna nel territorio italiano (tranne che in pochi casi, come ad esempio verso il consumatore finale o tra imprenditori agricoli). In quest’ultimo caso, la maggiorazione non è di 8 punti, ma di 10 fino al 3 luglio 2015 e di 12 dal 4 luglio 2015, a seguito della conversione in legge, con modifiche, dell’articolo 2, comma 3, lettera 0a), decreto legge 5 maggio 2015, n. 51. Quindi, il tasso annuale è del 10,05% dal 1° gennaio 2015 al 3 luglio 2015 e del 12,05% dal 4 luglio 2015 fino a fine anno. Il pagamento scatta dopo 60 giorni (30 per le merci deteriorabili) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. La normativa europea del decreto legislativo n. 231/2002 non si applica, invece, per i ritardati pagamenti sulle cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati a immetterli in consumo, dove dal 10 settembre 2014 la percentuale da utilizzare è scesa dal 5,15% al 5,05%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI