Conto corrente: ripetizione e onere alla prova

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Tribunale Milano, 25 novembre 2014 (leggi la sentenza)

Con recente sentenza, il Tribunale di Milano ha confermato che la domanda di ripetizione, formulata con riguardo ad un conto corrente ancora in essere, è inammissibile.
Infatti, le azioni di ripetizione nei rapporti di conto corrente, possono essere avanzate solo dopo la chiusura del rapporto, ovvero conclusosi il rapporto di apertura di credito, atteso che, prima di quel momento, non esiste alcun pagamento in senso tecnico / giuridico.
Secondariamente, il giudice milanese ha osservato che le contestazioni svolte dal correntista non possono essere generiche e svincolate dal conto oggetto di causa, ma devono essere dettagliate e circostanziate, oltre che supportate da idonea prova.
Si legge in proposito: “(…) secondo i principi generali, la parte attrice aveva l’onere di allegare e di provare i fatti costitutivi delle domande proposte. L’atto di citazione, invece, riporta contestazioni generiche e non collegate al rapporto in concreto intercorso tra le parti, in violazione dell’onere assertivo dei fatti gravante sulla parte che intende introdurre la causa (…); che sono anche infondate, in considerazione della produzione, da parte della convenuta, del contratto di conto corrente e dei contratti di concessione del fido, con la pattuizione delle condizioni economiche relative ai predetti rapporti, che arte attrice ha completamente ignorato”.
Il Tribunale ha, dunque, proseguito rilevando che la perizia di parte, in generale, non ha valore probatorio, ma mero carattere indiziario e, pertanto, è liberamente apprezzabile dal giudice. In particolare, la stessa deve ritenersi inammissibile, allorché il perito abbia fondato la sua consulenza su documentazione lacunosa (i soli scalari parziali), ignorando completamente i contratti con le pattuizioni.

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