Contributi ad aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attivita’ extraagricole
deposito cauzionale deposito beni mobili, consumi

Ancora nessun commento

FINALITA’: finanziare le imprese agricole che intendono realizzare investimenti (materiali e immateriali) finalizzati a diversificare l’attività agricola principale verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all’impresa stessa di integrare il reddito aziendale anche con un coinvolgimento diretto dei membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.
BENEFICIARI: gli imprenditori agricoli.
CONTRIBUTO: contributo in conto capitale nella percentuale del 50% della spesa ammessa a finanziamento.
SPESA AMMESSA: non può essere superiore a €. 400.000,00.
CONTRIBUTO MASSIMO: importo massimo di contributo pubblico concedibile per beneficiario è fissato in €. 200.000,00.
INTERVENTI AMMISSIBILI:
1. Investimenti per la creazione e lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio.
2. Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi
attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’Allegato I del Trattato.
3. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento degli animali, con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi.
4. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività
didattiche e/o sociali in fattoria.
5. Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali.
DOMANDE: la presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire nel periodo compreso tra le ore 10,00 del 14 settembre e le ore 13,00 del 27 ottobre 2017.

Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attivita’ extraagricole

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SARDEGNA 2014-2020-

TIPO DI INTERVENTO 6.4.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attivita’ extraagricole”

BANDO ANNUALITA’ 2017

FINALITA’

La sottomisura 6.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo di attività extra-agricole”), finanzia le imprese agricole che intendono realizzare investimenti (materiali e immateriali) finalizzati a diversificare l’attività agricola principale verso attività collegate e complementari (multifunzionalità) che consentano all’impresa stessa di integrare il reddito aziendale anche con un coinvolgimento diretto dei membri della famiglia rurale come soggetti imprenditoriali.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria della Sottomisura 6.4.1 destinata al presente Bando è pari a 8.000.000 euro.

BENEFICIARI

Beneficiari del Bando sono gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

CONTRIBUTO:

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale.

  • L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO È FISSATA NELLA PERCENTUALE DEL 50% DELLA SPESA AMMESSA A FINANZIAMENTO.

SPESA AMMESSA

La spesa ammessa a finanziamento non può essere superiore a €. 400.000,00.

DE MINIMIS

Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti “de minimis”.

MEZZI PROPRI

La restante quota del 50% di spesa non coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del beneficiario,
fermo restando il massimale di investimento previsto.

CONTRIBUTO MASSIMO

L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per beneficiario è fissato in €. 200.000,00 (euro
duecentomila/00).

INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Investimenti per la creazione e lo sviluppo dell’ospitalità agrituristica ivi compreso l’agricampeggio.

Sono finanziabili gli investimenti relativi alle attività agrituristiche di cui all’art. 3 della legge regionale 11
maggio 2015, n. 11:

  • a) fornitura di alloggio in appositi locali aziendali;
  • b) ospitalità in spazi aziendali aperti destinati alla sosta di campeggiatori, roulotte e caravan;
  • c) somministrazione di alimenti e bevande;
  • d) organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e territoriali;
  • e) organizzazione delle seguenti attività:
    – attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etnoantropologico e artigianale regionale;
    – attività di pratica sportiva, pesca sportiva, escursionismo e attività affini;
    – altre attività ricreative in genere.

Possono essere ammessi al sostegno anche gli interventi da effettuarsi nell’abitazione dell’imprenditore
agricolo a condizione che si rispettino le prescrizioni dell’articolo 5, comma 3 della L. R. 11/2015.

  • L’abitazione dell’imprenditore è quella in cui lo stesso dimora abitualmente (residenza).
  • Non sono ammissibili gli interventi sulle parti interne del fabbricato e/o sugli spazi all’aperto adibiti ad uso
    esclusivo dell’imprenditore e della sua famiglia.

Gli investimenti possono essere proposti da soggetti che intendono svolgere ex novo un’attività agrituristica o che intendano sviluppare un’attività agrituristica già esistente.
2. Investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato i del trattato.

  • Sono finanziabili tutti gli investimenti finalizzati allo svolgimento in azienda di attività di trasformazione che, tramite l’utilizzo prevalente di materie prime aziendali, portino all’ottenimento di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato.

3. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento degli animali, con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi.

SONO FINANZIABILI I SEGUENTI INVESTIMENTI:

  • a) Sistemazione e/o realizzazione ex novo di sentieri e percorsi aziendali per il turismo a cavallo e/o
    con gli asini;
  • b) Realizzazione, mediante riconversione di locali esistenti o costruzione ex novo, di locali da adibire
    a:
    – scuderie;
    – locale infermeria per gli animali;
    – spazi attrezzati per la ferratura;
    – servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già presenti in azienda);
  • c) Paddock;
  • d) Tondino di esercizio;
  • e) Acquisto di attrezzature e arredi necessari alla funzionalità delle strutture.

Le attività possono essere svolte con animali dell’azienda agricola e, nel caso in cui l’azienda fornisca
servizi di pernottamento, anche con animali di proprietà dei clienti.

  • Nel caso di attività turistica a cavallo o con asini che prevede l’utilizzo di animali dell’azienda agricola, è
    necessario avere in dotazione capi equini (con esclusione di quelli ad orientamento produttivo “Ippico”),
    asinini e/o ibridi adulti, iscritti all’anagrafe zootecnica del Sistema Informativo Veterinario (BDN) e alla
    Banca Dati Equidi (BDE) – di cui al comma 15, articolo 8 del D. L. 30.04.2003, n. 147, convertito in legge
    1 agosto 2003, n. 200.

4. Investimenti per la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria.

  • Sono finanziabili tutti gli investimenti finalizzati allo svolgimento delle attività di “Fattoria didattica” e/o
    “Fattoria sociale” di cui, rispettivamente, agli articoli 16 ed 18 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11.

5. Investimenti per la riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici e/o sociali.

Sono finanziabili gli investimenti volti alla riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali,
diverse da quelle destinate all’attività agrituristica e/o didattica e/o sociale svolta in azienda, e gli interventi
di riqualificazione del contesto paesaggistico circostante:

  • a) sistemazione delle facciate, in caso di non finito edile, con esclusione di opere di manutenzione
    ordinaria e straordinaria;
  • b) adeguamento estetico delle coperture, in caso di sostituzione di tetti in cemento-amianto o di
    realizzazione di coperture con materiali tradizionali (coppi, ecc.);
  • c) cortili, piazzali e recinti adiacenti i fabbricati oggetto dell’intervento.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

NON È CONSENTITA LA REALIZZAZIONE DI OPERE EX NOVO, MA SOLO LA RIQUALIFICAZIONE DI QUELLE ESISTENTI.

  • Tutti gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa
    comunitaria applicabile agli stessi.
  • I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti nell’allegato V del Decreto L.gs n. 81/08.
  • Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l’azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

GLI INVESTIMENTI POSSONO ESSERE REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE NELLE AREE RURALI DELLA SARDEGNA CLASSIFICATE B, C, D.

Il Beneficiario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • 1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (settore di attività agricoltura);
  • 2. iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole (l’iscrizione è contestuale alla costituzione del fascicolo
    aziendale sul SIAN);

Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

  • 1. Gli investimenti finanziati non devono riguardare la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia
    incluso nell’Allegato I del Trattato (non deve trattarsi di prodotto agricolo);
  • 2. Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 3 del
    Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che prevede un limite
    complessivo di aiuti “de minimis”,
  • 3. Solo per l’intervento 3: nel caso di attività turistica a cavallo o con asini che prevede l’utilizzo di animali
    dell’azienda agricola, è necessario avere in dotazione dei capi equini (con esclusione di quelli ad
    orientamento produttivo “Ippico”), asinini e/o ibridi adulti iscritti all’anagrafe zootecnica del Sistema
    Informativo Veterinario (BDN) e alla Banca Dati Equidi (BDE) – di cui al comma 15, articolo 8 del D. L.
    30.04.2003, n. 147, convertito in legge 1 agosto 2003, n. 200.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute rientranti nelle seguenti tipologie:

  • a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
  • b) acquisto di nuovi macchinari,
    attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene.
    Corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori, selle e finimenti per cavalli/asini) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli investimenti (escluse le spese generali);
  • c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non
    superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
  • Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:

– progettazione e direzione dei lavori;
– compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità connessi al progetto proposto.
Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali.
Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei soprascritti punti a) e b);
– altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;
– spese per garanzie fideiussorie e per la tenuta del c/c;

  • d) investimenti immateriali:
    acquisizione o sviluppo di programmi informatici
    (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e
    acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali.

L’IVA non costituisce in nessun caso spesa ammissibile.

SPESE ESCLUSE

– acquisto di terreni e fabbricati;
– acquisto di materiale/attrezzature usati;
– acquisti di materiali di consumo;
– interventi di sostituzione di mobili e attrezzature;
– acquisto e messa a dimora di piante annuali e/o poliennali a ciclo breve e, in ogni caso, di piante destinate a produzioni agricole o forestali;
– opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
– investimenti di mera sostituzione.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

  • ricostruzione di un fabbricato a seguito della completa demolizione di uno già esistente di almeno 30 anni di vita;
  • recupero o ristrutturazione di un edificio per il quale le spese complessive dell’intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
  • ristrutturazione di un edificio che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno il 15%;
  • ristrutturazione di un edificio che comporti la bonifica dall’amianto;
  • realizzazione di lavori edili di adeguamento di fabbricati necessari e funzionali all’installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
  • realizzazione di lavori edili funzionali all’installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
  • ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
  • costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
  • acquisto di una macchina o di un’attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.
    Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando;
  • costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto di macchinari, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l’investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione si intendono quelle
definite dal comma 1 dell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. 380/01.

Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell’articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

DOMANDA

La presentazione delle domande di sostegno potrà avvenire nel periodo compreso tra le ore 10,00 del 14 settembre e le ore 13,00 del 27 ottobre 2017.

  • Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate irricevibili.
  • Il termine per la presentazione delle domande di sostegno potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
  • La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN.
  • Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI