Legge regionale 26/2009 art. 5 – Contributi a favore dei soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna
CONTRIBUTI: Sono previsti contributi, in regime de minimis, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e per un importo massimo di € 40.000,00, agli enti e organizzazioni del commercio equo e solidale riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna
INIZIATIVE AMMESSE: apertura e la ristrutturazione delle sedi; l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.
INTERVENTI AMMESSI: Sono ammissibili gli interventi avviati a partire dall’01/01/2016 e conclusi entro e non oltre 24 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della domanda e comunque nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto e rendicontati entro e non oltre i 2 mesi successivi.
DOMANDE: Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2016
Contributi ai soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia Romagna
L.R. 26/09 – Bando per la concessione dei contributi di cui all’art. 5, comma 1, lett. f) ai soggetti del
commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia Romagna.
In attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. f) della L. R. 26/09, sono concessi contributi per agevolare le
organizzazioni del commercio equo e solidale nella realizzazione degli investimenti relativi esclusivamente
allo svolgimento dell’attività relativa al commercio equo e solidale e finalizzati a:
- a) apertura e ristrutturazione delle sedi;
- b) acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche.
BENEFICIARI
Sono ammissibili i soggetti del commercio equo e solidale individuati dalla Regione Emilia-Romagna
antecedentemente la data di presentazione della domanda, che mantengono i requisiti richiesti ai fini
dell’individuazione, ai sensi della L.R. 26/2009 e della D.G.R. n. 1457/2010.
- L’impresa deve essere attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
- Costituisce, inoltre, condizione di ammissibilità, l’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia), per i soggetti previsti, a seconda della tipologia di impresa richiedente, all’art. 85 del medesimo decreto.
- Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dall’01/01/2016 e fino alla data di conclusione
prevista nel cronoprogramma di progetto, per:
- a) opere edili ed impiantistiche per l’esecuzione di interventi volti alla manutenzione e/o all’ampliamento e/o alla ristrutturazione e/o al restauro delle unità locali, compresi i vani tecnici ed i locali accessori, conformi alle vigenti normative urbanistico – edilizie e regolarmente autorizzati dai competenti organi;
- b) progettazione e direzione lavori, oneri per la sicurezza e collaudi, fino ad un valore massimo del 5% dell’importo ammissibile relativo alle opere edili e arredi;
- c) acquisto di impianti, attrezzature, dotazioni informatiche ed arredi, di nuova fabbricazione,
inventariabili e strettamente funzionali all’attività, compresi i veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse (autocarri); - d) acquisto di software e relative licenze d’uso, funzionali all’attività, compresi la realizzazione dei siti
internet ed e-commerce; le relative spese devono essere iscritte a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi.
SPESE ESCLUSE
NON SONO AMMISSIBILI:
- imposte di varia natura (bolli, diritti di segreteria per rilascio autorizzazioni e similari, etc);
- i consumi per utenze;
- acquisto e realizzazione di beni di consumo (depliant, volantini, biglietti da visita, carta intestata, materiale da confezione) o di scorte;
- gli acquisti effettuati tramite operazioni di locazione finanziaria.
I beni oggetto dell’intervento non possono essere ceduti, alienati o distratti entro 5 anni, decorrenti dalla
data di saldo del contributo.
CRITERI DI PRIORITÀ
La predisposizione della graduatoria, deve tenere conto dell’apertura di nuova sede in provincia diversa da
quelle dove l’ente già opera, assegnando un punto per ogni nuova prima apertura in provincia diversa da
quelle dove l’ente già opera.
- A parità di punteggio assegnato la graduatoria verrà ordinata nell’ottica di privilegiare l’investimento più
alto.
DE MINIMIS
Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime “de minimis” secondo quanto stabilito nel
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” entrato in vigore a partire dal 1°
gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.
- A tal proposito si precisa che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa
unica1 non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio
finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
CONTRIBUTO
Il contributo in conto capitale è concesso, nel rispetto del suddetto regine di aiuto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e fino ad un massimo di € 40.000,00, secondo l’ordine della graduatoria
contenente l’indicazione del punteggio ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per presente
programma, pari ad € 80.000,00.
CUMULABILITA’
Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi di enti pubblici fino al raggiungimento dell’80% della
spesa ammessa.
DOMANDE
Le domande di contributo devono essere inviate alla Regione Emilia Romagna entro e non oltre il 30 giugno
2016.