Corte di Giustizia UE e merito creditizio: gli obblighi nella fase di stipula

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Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 18 dicembre 2014, C-449/13 (leggi la sentenza)

GiustiziaIl principio è enucleato nella recente sentenza del 18 dicembre 2014, emessa nella causa n. 449/13 dalla Corte di Giustizia UE, alla quale il Tribunal d’Istance d’Orléans ha sottoposto alcune questioni pregiudiziali.

Più in particolare, queste le questioni esaminate dalla Corte: “Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva [2008/48]debba essere interpretato nel senso che il creditore non può aver dato adeguati chiarimenti al consumatore qualora non abbia preliminarmente verificato la sua situazione finanziaria e le sue esigenze. Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che osta a che gli adeguati chiarimenti forniti al consumatore risultino unicamente dalle informazioni contrattuali menzionate nel contratto di credito, senza produzione di un documento specifico”.

La risposta non poteva essere più eloquente: “ lo scopo dell’obbligo di fornire chiarimenti adeguati al consumatore, è quello di consentire a quest’ultimo di decidere in modo consapevole il contratto di prestito al consumo più adatto alle sue esigenze. Per contro, come già rilevato al punto 35 della presente sentenza, l’obbligo di valutare la solvibilità del consumatore, di cui all’art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi conceda un finanziamento a consumatori non solvibili”.

Più in particolare, precisa la Corte, “Mentre i due obblighi hanno carattere precontrattuale, giacché si impongono preliminarmente alla conclusione del contratto di credito, non risulta né dalla formulazione né dagli obiettivi degli articoli 5 e 8 della direttiva 2008/48 che la valutazione della situazione finanziaria e delle esigenze del consumatore debba essere effettuata prima di fornire i chiarimenti adeguati”.

In più, per quanto riguarda la questione relativa alla forma in cui i chiarimenti devono essere forniti al consumatore, la risposta, teine a precisare la Corte, è da ricercare nell’ambito del diritto nazionale di ciascun stato membro.

Per concludere, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva  2008/48, dev’essere interpretato nel senso che, benché non osti a che il creditore fornisca chiarimenti adeguati al consumatore  prima di aver valutato la sua situazione finanziaria, può però verificarsi che la valutazione della solvibilità del consumatore richieda un adattamento dei chiarimenti già forniti, i quali devono essere comunicati al consumatore in tempo utile, preliminarmente alla firma del contratto, senza tuttavia dover dar luogo ad un documento specifico.

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