Cos’è la riserva obbligatoria?
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La materia è disciplinata dal Trattato sull’UE e, in particolare, dai seguenti articoli dello Statuto del SEBC/BCE1:

  • −  l’art.5.1 che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti dell’Eurosistema,il potere di raccogliere, assistita dalle BCN, le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
  • −  l’art. 5.4 che attribuisce al Consiglio dell’UE il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l’applicazione;
  • −  l’art. 19.1 che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le BCN;
  • −  l’art. 19.2 che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;
  • −  l’art. 34.3 che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.Essa è inoltre disciplinata da:
  • −  il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell’UE del 23 novembre 1998sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della BCE2, che si

    riporta nell’allegato 20;

  • −  il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio dell’UE del 23 novembre 1998sul potere della BCE di irrogare sanzioni3, che si riporta nell’allegato 21;
  • −  il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio dell’UE del 23 novembre 1998sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE)4;
  • −  il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (di seguito,Regolamento BCE sulla Riserva)5, che si riporta nell’allegato 22;
  • il Regolamento n. 1071/2013 della BCE del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33)6;
  • −  il Regolamento n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)7, che si riporta nell’allegato 23;
  • −  la Notifica della BCE relativa all’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (2000/C 39/04)8, che si riporta nell’allegato 24;
  • −  il Regolamento (CE) n. 134/2002 del Consiglio dell’UE del 22 gennaio 2002, che modifica il Regolamento n. 2531/98 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca Centrale Europea9, che si riporta nell’allegato 25;
  • −  Regolamenti della BCE n. 1052/2008 del 22 ottobre 200810, che si riporta nell’allegato 26, e n. 1358/2011 del 14 dicembre 201111, che modificano il Regolamento (CE) n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9);
  • −  il Regolamento n. 469/2014 della BCE (BCE/2014/18) del 16 aprile 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 2175/99 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)12, che si riporta nell’allegato 30;
  • −  il Regolamento (UE) n. 1376/2014 della BCE (BCE/2014/52) del 10 dicembre 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9)13, che si riporta nell’allegato 31.

La presente disciplina integra in Italia le citate disposizioni e contiene norme con valenza illustrativa e applicativa delle prime. A esse va fatto comunque riferimento per la definizione degli obblighi stabiliti a carico dei destinatari.

Istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria

In conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del Regolamento BCE sulla Riserva, sono tenute in Italia all’obbligo di riserva le seguenti istituzioni creditizie:
1) le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie. Tali

soggetti devono essere insediati nel territorio della Repubblica con la direzione generale/amministrazione centrale ovvero con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto;

2) gli altri soggetti che rientrano nella definizione di ente creditizio ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, aventi in Italia la sede legale e/o la direzione generale/amministrazione centrale, ovvero almeno una succursale debitamente autorizzata ove richiesto.

Le succursali, situate in Italia, delle istituzioni creditizie che non risultano insediate nell’area dell’euro sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Le succursali di istituzioni creditizie italiane, situate al di fuori dell’area dell’euro, non sono soggette a riserva, mentre quelle situate in altri Stati partecipanti devono versare la riserva obbligatoria presso le BCN di tali Stati.

Le istituzioni creditizie aventi in Italia più succursali sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria in maniera aggregata, attraverso:
− la direzione generale/amministrazione centrale, ubicata in Italia, ovvero, in

assenza di questa, la sede legale ivi situata;
− la succursale principale, nel caso di istituzioni creditizie aventi la sede legale

all’estero.

Le banche sono sottoposte al regime di riserva obbligatoria a partire dall’iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B.14

Le banche comunicano tempestivamente alla Filiale competente della Banca d’Italia l’intervenuta cessazione volontaria dell’attività bancaria ai sensi delle vigenti disposizioni.

Analogamente a quanto riferito per le banche, gli altri enti creditizi indicati al punto 2 del presente paragrafo, fanno riferimento all’avvenuto perfezionamento dell’iter di costituzione (scioglimento) secondo le vigenti disposizioni in materia, per l’eventuale assunzione (esclusione) dei rispettivi obblighi di riserva. Le istituzioni in parola sono tenute a comunicare tempestivamente qualunque notizia rilevante a tal fine alla Filiale competente della Banca d’Italia.

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