Credito d’imposta per gli interventi di restauro di impianti sportivi pubblici
prestazione occasionale

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La legge di bilancio per il 2018 contiene norme volte a favorire lo sport dilettantistico; per effetto delle disposizioni che hanno introdotto la figura delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSD lucrativa, ex comma 353), la L. 205/2017 è necessariamente intervenuta su altre norme che regolano il settore.

In particolare, al comma 361, sono presenti le modifiche all’art. 90, commi 24,25 e 26 della L. 289/2002. Si tratta, nello specifico, delle norme relative allo sport dilettantistico che regolano l’utilizzo di impianti sportivi di enti pubblici locali territoriali, per effetto delle quali, in seguito alla citata introduzione delle SSD lucrative, si è reso necessario intervenire per modificarne la portata, creando una corsia preferenziale – nell’assegnazione o nell’utilizzo – a favore delle realtà sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Infatti, l’intervento correttivo ha riguardato, letteralmente, soltanto la parola “società”, che prima dell’introduzione della SSD lucrativa era identificata soltanto ed unicamente in quella sportiva dilettantistica senza scopo di lucro. Orbene, con la più volte citata introduzione della nuova forma societaria (ossia quella lucrativa) si è reso necessario specificare se si tratta di società senza o con scopo di lucro, favorendo – per ovvie ragioni di carattere economico-sociale – le prime.

Proseguendo la disamina delle disposizioni agevolative, si rileva l’interessante previsione relativa al riconoscimento di un contributo “a tutte le imprese”, sotto forma di credito di imposta, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno solare 2018 finalizzate all’effettuazione di interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se questi sono destinati a soggetti concessionari.

Tale contributo è previsto nel limite del 3 per mille dei ricavi dell’impresa, e sarà pari al 50% delle predette erogazioni liberali in denaro, con un tetto massimo di 40.000 euro (per cui, per rendere al massimo sfruttabile l’agevolazione, si potranno spendere non oltre 80.000 euro, e quindi calibrati su un ammontare massimo di ricavi di 26.666.666,66 euro).
Da notare che la norma si riferisce ai ricavi, non ad altri tipi di proventi. Inoltre, non è indicato l’anno d’imposta a cui fare riferimento per calcolare i predetti ricavi (al riguardo, parrebbe opportuno un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare per distinguere i casi di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare da quelli a cavallo).Il suddetto credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazioneex art. 17 del DLgs. 241/97 in tre quote annuali di pari importo (massimo 13.333,33 euro/anno, per quanto sopra), non rilevando ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (comma 364).

Da considerare che la dotazione massima del suddetto contributo è stabilita in 10.000.000 di euro, e per tale motivo, al comma 365, sono stabiliti alcuni obblighi a carico dei beneficiari delle predette erogazioni. Infatti, essi devono comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la somma percepita e la loro destinazione, oltre a dare adeguata forma di comunicazione pubblicitaria tramite mezzi informativi (ad esempio tramite il sito web del soggetto). Inoltre, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’erogazione, devono comunicare al già citato Ufficio per lo Sport lo stato di avanzamento dei lavori fino all’ultimazione degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire anche sotto forma di presentazione di un rendiconto sulle modalità con cui sono state utilizzate le suddette somme ricevute.
L’individuazione delle “disposizioni applicative necessarie” viene rinviata ad un successivo DPCM, da emanarsi entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore della legge in questione, di concerto con il Ministro dell’Economia e finanze.

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