Chi deve pagare il canone TV?
Il DG Rai non abbandona l’idea di fare della tv pubblica una digital media company

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Dopo un anno dall’entrata in vigore delle nuove modalità di riscossione del canone TV, il Movimento Difesa del Cittadino continua a ricevere diverse richieste di informazioni e assistenza da parte dei cittadini. Per questo motivo MDC ha redatto una Guida, all’interno del progetto #InfoCanoneRAI, che possa aiutare gli utenti a orientarsi.

Chi deve pagare il canone TV? MDC ricorda che è tenuto al pagamento del canone chiunque detenga un apparecchio televisivo, ossia un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno. Il canone è dovuto una sola volta all’interno della stessa famiglia anagrafica.

Si ricorda inoltre che la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale. In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il Quadro A.

Altra casistica è quella che riguarda il contribuente ricoverato in una casa di riposo. In questo caso se l’utente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo. Al contrario, se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Se, invece, il contribuente non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, dovrà dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate.

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