Disclosure con autoriciclaggio

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L’autoriciclaggio trova posto nella voluntary disclosure. E per chi si avvale della procedura di collaborazione volontaria è esclusa la punibilità. Nel testa a testa tra Ministero dell’economia e Ministero della giustizia, il Mef passa, quindi, in vantaggio.

Ieri, infatti, il governo ha dato parere sostanzialmente positivo, rimettendosi alla Commissione finanze, al subemendamento al ddl sul rientro dei capitali, a firma Marco Causi (Pd), che prevede la riscrittura dell’art. 648-bis del codice penale, rubricato «Riciclaggio». Al parere dell’esecutivo ha, poi, fatto seguito l’inserimento all’interno della norma di una modifica da parte del relatore al ddl Giovanni Sanga (Pd). Più che di una modifica, però, si è trattato di un vero e proprio atto dovuto: chi si avvarrà della procedura di collaborazione volontaria non potrà essere punito per quanto previsto dalla nuova fattispecie di riciclaggio. Ancora in corso di definizione, invece, sono le questioni relative al quantum di imposte e sanzioni relativamente alla voluntary disclosure. Nel corso delle votazioni ai subemendamenti presentati all’ultima formulazione del relatore (si veda ItaliaOggi del 30 giugno e del 1° luglio 2014), che si sono svolte in Commissione finanze alla camera, le proposte di modifica in materia sono state accantonate per essere riprese poi nella seduta che si è svolta nella tarda serata di ieri. Oggi il voto del mandato al relatore. Non ha trovato spazio la proposta formulata dal presidente della VI Commissione, Daniele Capezzone, che prevedeva la possibilità di un pagamento rateizzato delle sanzioni, il versamento del 50% delle sanzioni e un iter soft per somme entro i 500 mila euro (si veda ItaliaOggi del 10 giugno 2014). Calendario alla mano, quindi, il primo testo completo in materia di rientro dei capitali potrebbe essere licenziato dalla Commissione finanze entro la prossima settimana in modo da essere in Aula a Montecitorio «entro luglio», come ha affermato il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti. Il quale ha anche spiegato che la parte dell’emendamento Causi che prevede un paracadute per chi aderisce alla voluntary disclosure riguarda solo «somme frutto di reati fiscali e per un periodo assolutamente limitato», cioè tra l’entrata in vigore del provvedimento e la data di adesione alla voluntary: una «copertura minima».

Resta ora da vedere, però, quali saranno le sorti del ddl 19 al vaglio della Commissione giustizia del senato. Il governo, infatti, verso la fine di maggio aveva presentato un emendamento ad hoc in materia di autoriciclaggio al ddl (si veda ItaliaOggi del 28 maggio 2014). Proposta su cui, però, ancora i membri della Commissione non si sono pronunciati per volontà dello stesso esecutivo che, all’inizio del mese scorso, ha chiesto ai senatori di interrompere i lavori al testo, che conteneva norme in materia di prescrizione e di reati contro la p.a., per avere il tempo di presentare una proposta organica in materia. Di questa proposta, però, non vi è nessuna traccia anche se, gli addetti ai lavori, continuano a sostenere che, a breve, le modifiche saranno rese note.

 

La nuova fattispecie. La criminalizzazione dell’autoriciclaggio tramite l’introduzione di una specifica disciplina nel disegno di legge sulla voluntary disclosure porta con sé delle importanti ricadute sul piano tecnico. La condotta del soggetto attivo di reati tributari che trasferisce il provento o il profitto del delitto, al fine di occultarne la relativa provenienza, in vigenza dell’attuale norma contenuta nell’art. 648-bis del codice penale, è un «post factum» non autonomamente punibile rispetto ai delitti presupposto (i reati tributari) il cui profitto o prodotto viene trasferito. La formulazione dell’attuale art. 648-bis del codice penale è, infatti, inequivocabile nella misura in cui prevede l’autonoma punibilità per il delitto di riciclaggio solo «fuori dai casi di concorso» nei reati presupposto, tra cui i reati tributari.

Il sub-emendamento Causi alla disciplina prevede, invece, proprio l’espunzione di tale locuzione «fuori dai casi di concorso» dal testo dell’art. 648-bis e determina, in modo molto chiaro, l’autonoma punibilità dell’autoriciclaggio. Se la norma dovesse diventare legge, la condotta del soggetto attivo di reati tributari che trasferisce il provento del delitto al fine di ostacolare l’individuazione della relativa provenienza sarà autonomamente perseguibile a titolo di autoriciclaggio, e questo anche se i reati tributari il cui provento o profitto viene trasferito sono molto risalenti nel tempo e dunque non più autonomamente perseguibili perché prescritti. In un tale contesto, qualunque operazione suscettibile di ostacolare la provenienza delittuosa di somme detenute irregolarmente rischia di determinare una imputazione a titolo di autoriciclaggio per il relativo autore. Anche un semplice prelievo per contanti di somme detenute su conti esteri in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, se si può affermare che tali somme sono il provento o profitto di un reato tributario, rischia di essere qualificato come una condotta tendente a ostacolare la tracciabilità di tali somme e quindi di rilevare ai fini dell’autoriciclaggio.

L’autoriciclaggio all’interno della voluntary disclosure è destinato inequivocabilmente a diventare il motore propulsivo dell’operazione di collaborazione volontaria. Gli attivi detenuti all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale rischierebbero infatti di restare congelati se non regolarizzati nell’ambito della procedura: una banca estera diligente, in presenza di una norma italiana sull’autoriciclaggio, dovrebbe bloccare e segnalare alla propria autorità antiriciclaggio qualunque operazione astrattamente idonea a ostacolare la provenienza e la tracciabilità di tali somme, come la mera chiusura di un conto con contestuale trasferimento del saldo ad un conto terzo, specie se cifrato. I trasferimenti realizzati nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria sarebbero chiaramente irrilevanti ai fini dell’imputazione di autoriciclaggio. Purché la disclosure si basi su verità di fatti.

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