Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito
deposito cauzionale deposito beni mobili, consumi

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La Banca d’Italia pone in consultazione pubblica lo schema delle “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito”, che dà attuazione all’articolo 15 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2014, e alla disciplina dettata dall’art. 111 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario – TUB) come modificato dal D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del regolamento 24 marzo 2010 (Disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria), il documento non è accompagnato da un’AIR formalizzata, in considerazione del fatto che l’intervento regolamentare, volto a dare attuazione a una normativa sovraordinata (il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176) attraverso previsioni di natura prevalentemente procedurale, presenta ristretti margini di discrezionalità; inoltre, la disciplina relativa alla gestione dell’elenco degli operatori di microcredito e la previsione di adempimenti semplificati a loro carico, ricalcati su quelli previsti per gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 TUB vigente prima del D.lgs. n. 13 agosto 2010, n. 141, non dovrebbero comportare apprezzabili costi aggiuntivi per gli operatori.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, alternativamente agli indirizzi:

  • Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 – 00184, Roma;
  • servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it
  • ram@pec.bancaditalia.it

    I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

    I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

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