Entra nel vivo l’anticipazione del Tfr in busta paga
richiesta Firr

Ancora nessun commento

Il Dpcm 29/2015, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il 19 marzo (e che sarà in vigore dal 3 aprile) contiene le regole attuative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) sul pagamento del Tfr come quota integrativa della retribuzione (Quir).
Non tutti i lavoratori, però, potranno chiedere la liquidazione mensile del Tfr al proprio datore di lavoro: è il caso, ad esempio, delle unità produttive in cui sia in corso un programma di cassa integrazione straordinaria o in deroga. È bene, dunque, che le aziende conoscano il perimetro di applicazione del nuovo sistema e gli step da seguire quando invece l’erogazione in busta paga è dovuta.
La legge 190/2014 (commi 26-34) aveva previsto che da marzo 2015 i lavoratori potessero richiedere al datore di lavoro di avere liquidate le quote maturande del trattamento di fine rapporto, fino a giugno 2018. Il ritardo nell’emanazione del decreto, in realtà, farà partire l’operazione con i cedolini di aprile.
I tasselli ancora mancanti sono le specifiche tecniche Inps per le codifiche da evidenziare sulle denunce Uniemens e il completamento del sistema di accesso al finanziamento riservato alle imprese con meno di 50 dipendenti, che non vogliano sostenere direttamente il peso dell’operazione.

 

Le regole per l’anticipazione
Una volta ricevuta l’istanza del lavoratore, redatta sul modello allegato al Dpcm, i datori saranno obbligati a corrispondere la Quir: il pagamento decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, che potrà essere esercitata anche dopo il mese di aprile 2015.
Perché il lavoratore possa presentare la richiesta, serve innanzitutto un’anzianità aziendale di almeno sei mesi presso il datore di lavoro.
La richiesta della Quir può essere attivata anche in caso di conferimento, in base a modalità esplicite o tacite, del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari previste dal Dlgs 252/2005 (il datore dovrà darne notizia al relativo fondo). In questo caso, nel periodo di durata dell’opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito del fondo pensione, così come permane l’obbligo del versamento dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.
Sono esclusi, invece, i lavoratori dipendenti che hanno messo il Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (essendo tenuti a a notificare al datore di lavoro questa decisione), fino alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto.
La possibilità di richiedere la Quir è preclusa anche ai lavoratori domestici, ai dipendenti del settore agricolo e ai lavoratori per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche con rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o l’accantonamento del trattamento presso soggetti terzi.
Sono tagliati fuori dall’erogazione dell’anticipo, poi, i lavoratori dipendenti presso unità aziendali interessate da situazioni di crisi come le procedure concorsuali, l’accordo di ristrutturazione del debito o il ricorso a programmi di cassa integrazione straordinaria o in deroga (in prosecuzione della Cigs): la Quir, se già richiesta, cessa di essere corrisposta dal periodo di paga successivo all’evento e può ripartire al termine dello stesso.

Le dimensioni aziendali
Se l’organico aziendale è superiore a 50 addetti, poiché le quote di Tfr sono già accantonate ogni mese presso il fondo di tesoreria Inps, il peso finanziario dell’operazione a carico del datore resta invariato. Per i datori con organico inferiore a 50 lavoratori, invece, se il dipendente non versa già il Tfr a un fondo complementare, la richiesta di incassarlo mensilmente in busta paga rappresenterà un esborso aggiuntivo. Per questo, la legge 190/2014 prevede che le aziende più piccole possano accedere a una piattaforma di finanziamento ad hoc, assistita da un fondo di garanzia istituito presso l’Inps (la scorsa settimana è stata sottoscritta l’intesa tra i ministeri dell’Economia e del Lavoro e l’Abi). In questo caso, i lavoratori riceveranno la Quir dal terzo mese successivo alla domanda.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI