Iva al 10% sui biglietti di Expo 2015
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Sui servizi fieristici l’Iva può giocare in casa o in trasferta a seconda che il committente sia un privato o un’impresa: nel primo caso, le prestazioni sono sottoposte al criterio speciale di territorialità collegato al luogo di svolgimento della manifestazione, mentre nel secondo seguono il criterio generale basato sulla residenza del committente. Questo l’orientamento che emerge dalla circolare n. 26/E del 2014, emanata dall’Agenzia delle entrate per chiarire il trattamento fiscale delle operazioni che ruotano intorno all’Expo Milano 2015. L’inquadramento di tali servizi ai fini dell’Iva non è comunque univoco in ambito Ue.

 

Il servizio di accesso alla manifestazione. Va chiarito subito che il problema non riguarda il servizio avente per oggetto l’ingresso alla fiera, che secondo l’art. 32 del regolamento Ue n. 282/2011 consiste «nel concedere un diritto d’accesso a una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo». Non c’è, infatti, alcun dubbio che la prestazione di accesso alla fiera espositiva, come pure le prestazioni accessorie connesse con l’accesso, sono in ogni caso localizzate, ai fini Iva, nel paese in cui si svolge l’evento, in base al criterio speciale previsto dall’art. 53 della direttiva Iva e recepito nell’art. 7-quinquies), lett. a) e b), del dpr 633/72, indipendentemente dallo status del committente. Pertanto, il biglietto d’ingresso alla manifestazione espositiva di Milano sconta l’Iva nazionale con l’aliquota del 10%, misura fissata dall’art. 46-ter, comma 4, del dl n. 69/2013. L’art. 33 del regolamento precisa che i servizi accessori non comprendono i servizi di intermediazione nella vendita dei biglietti.

Quanto alla nozione di accessorietà, nella circolare n. 37/2011 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che, nel contesto normativo in esame, diversamente che nell’ambito dell’art. 12 del dpr 633/72, il concetto deve essere inteso in senso oggettivo: «al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria». Ciò vale non solo per i servizi accessori alla prestazione di accesso, ma anche per i servizi accessori a quelli fieristici.

 

I servizi fieristici. Le questioni sorgono quando si tratta di qualificare le prestazioni di servizi rese dall’organizzatore della fiera agli espositori. In base all’art. 54 della direttiva Iva, recepito nell’art. 7-quinquies, lett. a), le prestazioni di servizi relative a determinate attività, fra cui fiere ed esposizioni, quelle rese dagli organizzatori di tali attività, nonché quelle accessorie alle medesime, quando rese a privati consumatori, sono soggette all’Iva nel paese in cui le attività stesse si svolgono materialmente. In sostanza, le prestazioni di servizi fieristici e accessorie, in ambito «b2c» sono soggette a Iva nel paese della manifestazione; in ambito «b2b», invece, non essendovi alcuna disposizione speciale, sono soggette a Iva nel paese in cui è stabilito il committente.

Con la circolare n. 37/2011, l’Agenzia ha chiarito che la nozione di «fiere ed esposizioni» comprende:

– le prestazioni di servizio rese dagli enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;

– le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese e ai soggetti che partecipano all’evento;

– le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, per esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera.

In armonia con le suddette indicazioni, la recente circolare n. 26/2014, con riguardo a Expo Milano 2015, chiarisce che si qualificano come fieristici o accessori i servizi che, in base all’Accordo e al Regolamento generale, l’Organizzatore è tenuto a fornire ai Partecipanti per consentire la loro partecipazione a Expo Milano 2015, ossia «tutti gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione dell’evento espositivo, ivi compresa la fornitura ai Partecipanti dei servizi generali, quali servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità , e la gestione degli spazi espositivi comuni. L’Organizzatore, su richiesta di un Partecipante, può, altresì, provvedere alla costruzione dei padiglioni, nonché fornire il servizio di gestione dello spazio espositivo di ciascun Partecipante. Quella di Expo 2015 spa, quindi, è un’attività complessa che, ai fini Iva, può essere considerata analoga a quella resa da un soggetto organizzatore di fiere ed esposizioni nei confronti di soggetti che partecipano a un evento espositivo specifico, consentendo loro di partecipare all’evento stesso. Sono, altresì, riconducibili nell’ambito delle prestazioni relative a fiere ed esposizioni ovvero accessorie a tali prestazioni, nei termini anzidetti, le prestazioni di servizi rese ai Partecipanti da soggetti diversi dall’Organizzatore, se funzionali o connessi alla realizzazione di Expo Milano 2015 o alla partecipazione all’evento espositivo. Rientrano in tale ambito, per esempio, le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi eseguite da un’impresa italiana, nonché quelle relative alla gestione degli stessi».

Più in particolare, secondo la circolare, la nozione di servizi fieristici e accessori comprende:

– la temporanea messa a disposizione, da parte dell’organizzatore a favore dei partecipanti, dei lotti di terreno per la costruzione dei padiglioni;

– la messa a disposizione dei partecipanti dei padiglioni, nell’ipotesi in cui siano realizzati dall’organizzatore;

– le prestazioni di appalto e subappalto aventi a oggetto la realizzazione dei padiglioni da parte degli stessi partecipanti, nonché il successivo smontaggio dei padiglioni;

– la gestione, da parte dell’organizzatore, dei servizi comuni e di quelli dei singoli padiglioni;

– la fornitura ai partecipanti, da parte dell’organizzatore, dei servizi generali quali l’erogazione di energia elettrica e acqua, nonché dei servizi di telecomunicazione;

– i servizi di realizzazione e/o gestione dei padiglioni eventualmente acquisiti dal «general contractor» al quale i partecipanti abbiano affidato tali compiti.

Alla luce del suddetto inquadramento, pertanto, le prestazioni in esame assumono rilevanza ai fini Iva in Italia:

– quando rese a committenti non soggetti passivi (rapporti «b2c»), in base al criterio speciale dell’art. 7-quinquies;

– quando rese a committenti soggetti passivi stabiliti in Italia, in base alla regola generale dell’art. 7-ter.

In tali ipotesi, peraltro, le prestazioni rese nell’ambito di Expo Milano 2015 possono fruire del particolare trattamento di favore ai sensi 10, comma 5, dell’accordo tra il governo italiano e il Bie dell’11 luglio 2012, in base al quale gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni, effettuate dai Commissariati generali di sezione dei Partecipanti ufficiali, concernenti le loro attività ufficiali, di importo superiore a 300 euro, sono non imponibili (ma non concorrono alla formazione del plafond per gli acquisti in sospensione d’imposta da parte dei fornitori, come precisato dalla circolare 26/2014).

Le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, di contro, non assumono rilevanza ai fini Iva, in base alla regola generale dell’art. 7-ter, pur dovendo comunque essere fatturate, se rese da soggetti passivi stabiliti in Italia, ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis (se il committente è un soggetto Ue, inoltre, vi sarà l’obbligo di presentazione del modello Intrastat servizi).

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