Entrate in vigore da pochi giorni le nuove disposizioni di trasparenza
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E’ quanto mai dirompente la presenza del  “cliente consumatore” il quale oltre a godere di presidi  informativi ad hoc, regole contrattuali eccezionali, rimedi ad esso dedicati, dal 1 novembre si vede riservata, in via esclusiva, un’intera sezione.

Si tratta della neonata “sezione Sei bis”, delle disposizioni, risultato del – lungo- processo di elaborazione di una normativa pensata per coprire un’area, sino ad ora, sfornita di una disciplina specifica: quella dei mutui immobiliari. Tuttavia l’intervento non coinvolge l’intero settore ma ancora una volta seleziona la clientela destinataria in virtù di un rapporto di “debolezza” così decidendo di proteggere, attraverso un (ormai collaudato) meccanismo di obblighi ed oneri, la fascia più esposta nelle attuali dinamiche di mercato.

L’intento del resto era già stato esplicitato nella Direttiva 2014/17/UE da cui prende vita l’intero impianto: creare una normazione del settore immobiliare, avvicinare in tal senso i vari Stati, assicurare maggiore tutela per proteggere un settore importante dei traffici commerciali.

La tecnica seguita ricalca l’esperienza del credito ai consumatori poiché si punta a valorizzare i presidi precontrattuali, talora standardizzandoli; a potenziare la funzione di assistenza al cliente declinandola nelle forme della assistenza , mediante i c.d. “chiarimenti adeguati” e del servizio di consulenza posto in essere attraverso raccomandazioni  personalizzate fornite al consumatore.

In questa attività si tenga presente che alcuni modelli possono essere salvaguardati per i clienti al dettaglio diversi dai consumatori, così evitando un appesantimento degli interventi da fare ove non necessari.

L’impianto di una nuova  sezione fa si che si apportino delle modifiche di  coordinamento nella disciplina generale poiché viene meno l’esigenza di  presidiare in questa sede  l’operazione di  mutuo concesso al cliente “debole”: dunque occorre rivedere la modulistica precontrattuale, eliminare ciò che non occorre più e sostituire eventualmente i documenti standardizzati adeguandoli  alle nuove denominazioni.  E poi, naturalmente, predisporre tutti i nuovi  presidi ed organizzare filiale e personale in modo  da assicurare facilità di accesso  alle spiegazioni e l’interazione individuale con gli addetti, i quali dovranno possedere un’adeguata conoscenza non solo dei  contratti ma, si badi bene, delle regole di trasparenza e dei diritti dei consumatori. A tal proposito è importante che sia chiaro a tutto il personale l’ambito oggettivo di applicazione della nuova norma onde evitare le complicanze diffusesi con il credito ai consumatori dove spesso l’operazione è stata erroneamente sottratta all’applicazione della disciplina solo perché l’addetto all’operazione non era stato in grado di classificare quel dato contratto correttamente. Inoltre si presti attenzione al tema dei finanziamenti concessi per la ristrutturazione dell’abitazione per i quali giunge il chiarimento sulla normativa applicabile, peraltro a prescindere da limiti di valore economico dell’importo finanziato.

Particolare attenzione si presti inoltre all’offerta contestuale di altri prodotti insieme al finanziamento in un contesto già reso complesso dal binomio “mutuo/polizza”, tanto più se intermediario decida di servirsi di soggetti terzi: egli dovrà adottare attente procedure organizzative interne tese ad una valutazione ex ante dei rischi connessi ad una tale attività (con relativo presidio) ed alla messa a disposizione del cliente di procedure di commercializzazione in sintonia con i canoni di trasparenza e correttezza.

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