Fabio Picciolini esamina la circolare 288 che regolamenterà il settore finanziario
Il difficile governo in banca uic

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Dopo anni dall’emanazione della normativa che modificava la struttura, non solo autorizzatoria, delle società iscritte negli elenchi detenuti dalla Banca d’Italia (Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010 e successive modifiche) e dopo due consultazioni è stata emanata il 3 aprile 2015 (pubblicizzata il 13 maggio 2015) la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 – Fascicolo “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”. La nuova normativa sarà in vigore l’11 luglio 2015.

Una circolare molto innovativa che conta esattamente 403 pagine. E’ quindi impossibile solo pensare di poter dare conto di tutti i suoi aspetti innovativi, modificativi o conservativi.
Di seguito si tenterà, quindi, di dare un’informativa dei contenuti. Rinviando ad altri momenti specifici approfondimenti.

In premessa, è bene ricordare che la riforma del titolo V del TUB, attuata con il Decreto legislativo 141/2010, ha individuato nuovi principi per la regolamentazione e per i controlli cui sono assoggettati gli intermediari finanziari e gli altri soggetti operanti nel settore finanziario, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia: società finanziarie, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie (ex art. 199.2 TUF).

Si possono ricordare in tal senso la limitazione della riserva di attività degli intermediari finanziari alla sola concessione di finanziamenti, l’istituzione di un unico albo, ex art.106 del TUB, cui devono essere iscritti gli intermediari finanziari, i confidi di dimensione superiore, delle agenzie di pegno, e, in sezione separata, le società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le S.p.A., i soggetti che offrono servizi di riscossione dei crediti ceduti e di cassa e pagamento (cd. servicing). Consolidata la vigilanza, compresa quella sui gruppi finanziari.

La circolare, come ormai avviene da tempo, fissa il quadro normativo degli intermediari, tenendo conto dei rischi e delle caratteristiche dei singoli soggetti.

E’ evidente che per tutti i soggetti vigilati sono inderogabili i pilastri fondanti della disciplina prudenziale bancaria, a cui tutti gli intermediari richiamati nella circolare sono ora sottoposti: stabilità finanziaria, salvaguardia della sana e prudente gestione, imparzialità della vigilanza, tra chi svolge la stessa attività; infine, per rispondere alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari e alla natura specifica dell’attività svolta gradualità di applicazione delle norme.

Seguendo detti principi le disposizioni confermano per gli intermediari finanziari il regime di vigilanza prudenziale “equivalente” a quello delle banche già previsto per gli intermediari iscritti nell’Elenco speciale (in sostanza, anche gli intermediari finanziari sono soggetti ai “tre pilastri” della disciplina prudenziale bancaria).

In questo modo, è stato definito un sistema di regole tendenzialmente omogeneo per tutti gli intermediari vigilati, all’interno del quale la proporzionalità è declinata senza prevedere, in generale, esenzioni da obblighi o requisiti ma operando sulla loro intensità, graduandoli e modulandoli in funzione della diversa complessità dei soggetti interessati.

La Circolare si suddivide in sette Titoli e successivi capitoli:

  • Titolo I Soggetti e Attività
  • Titolo II Partecipanti Ed Esponenti
  • Titolo III Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni
  • Titolo IV Vigilanza prudenziale
  • Titolo V Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti
  • Titolo VI Sanzioni
  • Titolo VII Altri soggetti finanziari

E’ di tutta evidenza che l’aspetto fondante per la concessione dei finanziamenti è la procedura autorizzatoria che deve accertare l’esistenza delle condizioni per una sana e prudente gestione dell’attività del soggetto richiedente l’iscrizione. Condizioni accertate attraverso la verifica della sussistenza, almeno, del capitale minimo previsto dalle norme, la valutazione degli azionisti e degli esponenti aziendali e l’analisi del programma di attività e dell’assetto organizzativo.

Il capitale minimo per chiedere l’iscrizione è fissato in due milioni di euro, salvo alcuni casi specifici: in caso di attività di rilascio di garanzie in cui è elevato a tre milioni di euro, per le società cooperative a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l’attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie è ridotto a un milione duecentomila euro, per le agenzie di prestito ridotto a seicentomila euro.

Circa la valutazione del programma di attività che deve indicare come avverrà lo sviluppo, l’incremento degli aspetti finanziari e patrimoniali nonché struttura organizzativa, al momento dell’esame della domanda saranno valutate, soprattutto coerenza e attendibilità delle informazioni contenute e delle previsioni formulate nel programma e la sostenibilità del progetto, basilare per consentire un giusto equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario.

La circolare riporta anche le norme applicabili agli intermediari esteri interessati a svolgere, con stabile organizzazione in Italia, l’attività di concessione di finanziamenti.
Gli intermediari finanziari possono svolgere attività tipica quale concessione di finanziamenti o di servicing (riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento ex L. 130/99 art.2. relativa alla cartolarizzazione dei crediti).

Inoltre, in via subordinata previa autorizzazione, possono svolgere servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, purché abbiano destinato uno specifico patrimonio a servizi di investimento, attività connesse e strumentali, altre attività consentite dalla legge (ad esempio, promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti assicurativi).

Per svolgere le attività ora richiamate deve essere inviato alla Bana d’Italia un programma di attività e una relazione sulla struttura organizzativa, debitamente aggiornati.

Proseguendo nell’esame della circolare si evidenzia come l’organizzazione e i controlli interni siano fondamentali per ottenere una “sana e prudente gestione”.

Le nuove norme da un lato uniformano le regole a tutti gli operatori (intermediari finanziari e altri soggetti vigilati), dall’altro tengono conto della dimensione, complessità e natura dell’attività svolta da tali soggetti.

Tra le regole si possono ricordare:

i) i requisiti generali di organizzazione (es: flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa);

ii) le regole di governo societario, che delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali;

iii) il sistema dei controlli interni;

iv) l’esternalizzazione di funzioni aziendali;

v) le caratteristiche del sistema informativo-contabile. Inoltre, sono previsti requisiti organizzativi per far fronte ai rischi derivanti da specifiche attività (es.: concessione di crediti; servicing; erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici; distribuzione di prodotti tramite soggetti terzi).

Leggendo le varie previsioni risulta evidente quanto siano fondamentali norme sul governo societario utili agli organi aziendali e sistemi di amministrazione e controllo per assicurare efficienza della gestione e dei controlli ed efficacia di questi ultimi; uguale rilevanza ha il sistema dei controlli (risk management, compliance, internal audit) per i quali devono essere costitute funzioni indipendenti sia rispetto alle attività controllate sia tra loro stessi.

Secondo il principio di proporzionalità per gli intermediari meno complessi è stata previsa una semplificazione delle regole. In tema di governance il Presidente del Consiglio di Amministrazione di un intermediario minore può, nel rispetto di specifiche regole, vedersi assegnate funzioni esecutive. In tema di funzioni di controllo, rispetto alla previsione valida per tutti gli intermediari di poter affidare la funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi (cd. controlli di secondo livello) a un’unica funzione, nel caso in cui ciò sia giustificato in base a criteri di proporzionalità, agli intermediari minori, purché la funzione non sia data in outsourcing, è consentito la costituzione di un’unica funzione di controllo. In tal caso, però, non è possibile ricorrere all’esternalizzazione delle funzioni di controllo.

Infine, per gli intermediari minori introdotte, al fine di meglio individuare responsabilità e ruoli, specifiche norme organizzative sul processo di gestione e controllo della rete distributiva, in modo da assicurare una chiara allocazione delle responsabilità e focalizzare l’attenzione sui punti nevralgici di tale processo.

La disciplina prudenziale per banche e imprese di investimento in vigore dal 1° gennaio 2014, sulle nuove regole prudenziali (Basilea 3) sarà applicata anche agli intermediari finanziari sia in termini di regime prudenziale di misurazione e controllo dei rischi in modo da assicurare il mantenimento della “vigilanza equivalente”, sia per far fronte ai rischi dello “shadow banking” (sistema bancario ombra).

Prevista, anche in questo caso, l’applicazione del principio di proporzionalità, l’applicazione di previsioni specifiche in tema di capitale, di esenzione da alcune normative (liquidità e leva finanziaria, riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica) e regole specifiche per gli intermediari minori.

Per quanto riguarda gli altri operatori è stata sostanzialmente mantenuta la normativa già vigente per i confidi iscritti nell’Elenco speciale per l’obbligo di iscrizione all’albo ex art. 106 e circa la loro operatività (attività prevalente, attività residuali esercitabili e attività connesse e strumentali). Per quanto riguarda la restante normativa le previsioni sono sostanzialmente identiche a quelle degli altri intermediari salvo il capitale minimo fissato in due milioni di euro (rispetto ai tre milioni previsto per gli intermediari che offrono garanzie), la partecipazione in altre imprese (purché non siano partecipazioni di controllo in banche o altre imprese finanziarie o assicurative o, oltre alcuni precisi limiti, assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie) e alcune specificità in tema di vigilanza prudenziale.

In tema di società fiduciarie è scattato l’obbligo di iscrizione in una sezione separata dell’albo; implicito quindi l’obbligo di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività e di vigilanza da parte della Banca d’Italia.

Anche per le agenzie di prestito su pegno prevista l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB con un capitale minore (600.000,00 euro) e alcune esenzioni, quale la normativa sulla valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale e di informativa al pubblico.

Infine, a livello transitorio è stato previsto che i soggetti iscritti nell’elenco speciale ex “vecchio” art. 107 che vorranno iscriversi all’albo dovranno adeguarsi alla nuova normativa e i contratti di esternalizzazione e i contratti di distribuzione di prodotti finanziari dovranno essere modificati alla prima scadenza contrattuale e comunque non oltre tre anni dalla data di pubblicazione della normativa.

Ulteriore norma transitoria concerne i fondi propri degli intermediari.
Previste, infine, molte abrogazioni di normative esistenti tra cui la principale è relativa alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”.

Conclusioni

Come detto all’inizio non possono essere tirate in quanto servirà tempo per analizzare fino in fondo la nuova normativa, i comportamenti degli intermediari, comprendere quanti resteranno nel comparto e quanti ne usciranno per divenire “altro” (la prima cosa che si può immaginare agenti o mediatori) e tanti altri aspetti da approfondire.
Si può, però, pensare a un punto di partenza.

Da questa nuova normativa, da quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa l’attività finanziaria presso il pubblico, passando per i traguardi intermedi della nuova normativa sulla trasparenza (attesa da oltre diciotto mesi), per le nuove regole europee, per le nuove direttive, come quella sul credito ipotecario di prossimo recepimento, si può arrivare a un traguardo con un “paesaggio” molto diverso di quello che ci lasciamo alle spalle.

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