Fideiussione: qualifica del garante ed obbligazioni future
Come è cambiato il peso della garanzia diretta

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Prima di tutto, la Corte milanese ha precisato che il fideiussore, laddove presti garanzia nell’interesse di un imprenditore, non può mai essere considerato come consumatore. Ciò, con riguardo al profilo oggettivo, in ragione del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto dal quale trae origine l’esposizione debitoria ed il contratto costitutivo dell’obbligazione fideiussoria. Per quanto concerne, invece, il profilo soggettivo, “la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore. La tutela del consumatore è esclusa quando la fideiussione sia prestata da una persona fisica che non agisce nell’ambito di attività professionale, ma a garanzia di un debito contratto da un soggetto che agisce nell’ambito della sua attività professionale. (…) In ogni caso la normativa di protezione del consumatore non si applica al socio che svolga attività rilevante nell’ambito dell’impresa la cui obbligazione è garantita dal medesimo socio-fideiussore”.

Secondariamente, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non condividere l’eccezione degli appellanti di nullità della fideiussione, per violazione degli obblighi informativi gravanti, secondo la loro tesi, sulla banca creditrice.

Sul punto, la Corte d’Appello ha evidenziato che “La fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituisce, di per se stessa, un’operazione o un servizio bancario, ossia un’operazione o un servizio reso dalla banca ai propri clienti. Il rapporto di accessorietà che lega l’obbligazione di garanzia a quella principale consente eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non basta a far sì che le disposizioni dettate dal legislatore con riguardo a quest’ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione”. I  giudici hanno, altresì, precisato che in via generale possono essere stipulate fideiussioni destinate a valere per tutte le obbligazioni, presenti e/o future, di un determinato soggetto, “essendo poi la relativa specificazione destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti negoziali, dai quali quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno, con il solo limite, espressamente posto per la garanzia delle obbligazioni future dall’art. 1938 c.c., della necessaria indicazione dell’importo massimo garantito”.

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