Fideiussore, regresso solo se paga

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Il fideiussore può agire in regresso contro gli altri garanti (articolo 1954 del Codice civile) solo se dimostra di aver pagato la somma dovuta dal debitore principale. Lo afferma il Tribunale di Caltanissetta (giudice Gaetano Sole) in una sentenza dello scorso 17 novembre.

La vicenda su cui ha deciso il Tribunale riguarda una banca che aveva concesso a una srl un’apertura di credito garantita dalla fideiussione di due soci. L’istituto di credito aveva poi promosso un’azione esecutiva immobiliare nei confronti della società, il cui debito ammontava – all’epoca dei fatti, ormai remota – a 834milioni di lire. Il ricavato dell’aggiudicazione del bene, però, non copriva tutta la somma dovuta e così la spa che era succeduta alla banca era intervenuta in una procedura esecutiva iniziata nei confronti di uno dei fideiussori della srl.
Dopo la vendita giudiziaria di un suo immobile, il garante ha agito in regresso contro l’altro fideiussore chiedendone la condanna al pagamento di 200mila euro. Dal canto suo, il convenuto ha dedotto l’infondatezza della pretesa per mancanza di prova dell’effettivo pagamento, da parte dell’attore, della somma ancora dovuta alla spa.
Nel respingere la domanda, il Tribunale ricorda che presupposto per esperire un’azione di regresso è l’effettivo pagamento del debito garantito. E, quando l’adempimento del garante non sia volontario ma dipenda dal risultato di un’azione esecutiva, «ai fini dell’esperibilità dell’azione ex articolo 1954 del Codice civile è necessario accertare – aggiunge il giudice nisseno, richiamando la sentenza n. 4835/1989 della Corte di cassazione – l’effettivo soddisfacimento del creditore mediante attribuzione del ricavato della vendita in sede distributiva». Ciò, infatti, risponde alla logica del regresso, che è quella di evitare che uno dei fideiussori «sopporti da solo il peso economico dell’obbligazione oggetto di garanzia».
Nel caso esaminato, il Tribunale rileva che l’attore era sottoposto a tre procedure esecutive riunite, sicché si poteva ritenere che fossero diversi i creditori che avevano esperito l’azione esecutiva nei suoi confronti: infatti, nella prima esecuzione il creditore procedente era «soggetto del tutto estraneo alla vicenda» in discussione, mentre la spa era solo creditrice intervenuta.
Inoltre, il progetto di distribuzione era stato predisposto in base alle cause di prelazione, e quindi – conclude la sentenza – «non può affatto escludersi» che la società intervenuta sia rimasta insoddisfatta «per incapienza del compendio pignorato».
In ogni caso, per potersi ritenere ammissibile un regresso prima della distribuzione delle somme, il fideiussore deve dare «una rigorosa prova circa le concrete chance di soddisfacimento» delle pretese del creditore garantito, allegando documenti che attestino le spese sostenute per la vendita (che vanno in prededuzione) nonché il rango (privilegiato o chirografario) dei creditori.
E, poiché l’attore si era limitato a produrre solo il verbale di aggiudicazione degli immobili pignorati, il Tribunale rigetta la domanda di regresso.

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