Fondo centrale: quasi pronto il decreto attuativo del Decreto Fare sui criteri di scoring per l’accesso alla garanzia

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Il Decreto del Fare, all’art. 1, disponeva una revisione dei criteri di valutazione delle imprese per  l’accesso alla garanzia del Fondo centrale, al fine di ampliare la platea delle potenziali beneficiarie. La norma in questione sta per essere attuata da un Decreto Ministeriale prossimo alla firma del Ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanonato. La relazione illustrativa del Decreto spiega le principali novità.

Diciamo per prima cosa che il Decreto dovrebbe innalzare la misura minima dell’accantonamento del Fondo a titolo di coefficiente di rischio all’8% (era fissata al 6% dal decreto attuativo del Salva Italia). [i criteri di ammissione si allentano, come vedremo, e ragionevolmente la provision per il rischio si adegua all’insù].
Ci sono da dire più cose sul piatto forte del decreto, che riguarda la revisione dei criteri di scoring di bilancio coi quali il Fondo assegna le “fasce” in base alle quali le domande sono smistate tra le diverse procedure di approvazione: la fascia 1 è la più ambita, assicura la presentazione al Comitato di gestione (per la delibera) con proposta positiva; la fascia 2 invece implica una valutazione caso per caso da parte del Gestore (che richiede dati di bilancio più aggiornati o informazioni previsionali), la fascia 3 porta ad una proposta negativa al Comitato che significa bocciatura certa.
Lo scoring tratta un insieme di (pochi) indici di bilancio calcolati sugli ultimi due bilanci disponibili. L’attribuzione alle fasce suddette si basa sulla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indici, in base ad una griglia di valori per fasce. Esistono diversi modelli in funzione dei settori (industria e attività manifatturiere, servizi, agricoltura, autotrasporto) e della contabilità (ordinaria e semplificata). Se siete interessati, trovate tutto nelle attuali Disposizioni operative. Parte VI.
Bene, che cosa dovrebbe cambiare con il decreto attuativo?
Il sistema di indici risulta semplificato, e tendenzialmente più simile tra i diversi modelli settoriali e/o contabili.
I valori soglia (sopra i quali si ottiene il punteggio migliore che accresce lechance di finire in Fascia 1) sono tendenzialmente abbassati.
E’ resa meno stringente la diagnosi delle condizioni critiche che fanno scattare la bocciatura (Fascia 3) a prescindere dallo scoring di bilancio.

In dettaglio, ecco le modifiche più “pesanti”:

  • il valore soglia (“di riferimento”) dell’indice MOL/Fatturato sopra il quale scatta il punteggio migliore (3 punti) si abbassa dal 15% all’8%;
  • l’indice MOL/Oneri finanziari lordi prende il posto di Oneri finanziari/ fatturato, con un valore soglia pari a 2 (volte);
  • per le operazioni fino a 36 mesi si elimina il limite massimo di importo del finanziamento richiesto in percentuale del fatturato dell’impresa, sopra il quale si respingeva la domanda a prescindere dallo scoring;
  • si riduce la “specialità” dei modelli per i settori del terziario (commercio, servizi e alberghi con strutture in affitto), nei quali l’indice Attivo circolante / Fatturato è sostituito da Mezzi propri / Totale passivo (già presente nel modello “industriale”);
  • le aziende in regime di contabilità semplificata o forfetaria (e i professionisti) sono valutati esclusivamente con indici basati sul conto economico, ovvero i citati MOL/Oneri finanziari lordi MOL/Fatturato; si abolisce la distinzione tra le aziende con e senza magazzino; però questi soggetti vanno in fascia 3 se il conto economico risulta in perdita anche soltanto in uno dei due anni considerati;
  • nelle attuali disposizioni, l’impresa in contabilità ordinaria finisce dritta in fascia 3 se il rapporto Mezzi propri / Totale del passivo scende sotto il 4% o il 5% (a seconda dei settori) nell’ultimo bilancio approvato; con la revisione in oggetto, la condizione di bocciatura scatta se il rapporto in questione sta sotto il limite minimo in entrambi gli anni considerati;
  • le nuove disposizioni confermano il trattamento di favore per i soggetti difficili da valutare in base ai bilanci, ovvero le start-up innovative, gliincubatori certificati e le imprese sociali; per tali richiedenti, le pratiche fino a 150.000 euro di finanziamento sono ammesse quasi automaticamente senza valutazione dei bilanci.

Il nuovo decreto introduce un filtro cautelativo per le procedure “veloci” che delegano agli intermediari la verifica degli score di bilancio e di altre condizioni escludenti; mi riferisco alle procedure “semplificata”, “importo ridotto” (o microcredito), e “confidi autorizzati a certificare il merito di credito” (o confidi rating). Tali procedure consentono all’intermediario di presentare pratiche pre-valutate positivamente anche rispetto agli score di bilancio FCG. Dette pratiche sono automaticamente ammesse in fascia 1. L’ammissione automatica non è però concessa per le posizioni sulle quali sono registrati eventi pregiudizievoli (pignoramenti e protesti) da pubblici registri e sistemi di informazioni creditizie, e nemmeno per quelle che in Centrale Rischi sono censite come scadute da più di 180 giorni, oppure a incaglio, o a sofferenza.

Il decreto dà attuazione alle altre previsioni del Decreto del Fare:

  • emenda le disposizioni operative, incorporando le casistiche per le quali è innalzato l’importo massimo  della percentuale di copertura del 70% all’80% (anticipazioni su crediti PA, crediti oltre il 36 mesi, aree di crisi e autotrasporto);
  • dispone [o auspica] la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, attraverso il potenziamento del sistema informativo del Fondo, al fine di smaterializzare i processi, in particolare le richieste di escussione e il monitoraggio dello stato delle pratiche; [qui tra il dire, il “Fare” e l’attuazione del “Fare” c’è di mezzo l’informatica]
  • prevede misure volte a garantire il trasferimento del beneficio della garanzia sulle Pmi beneficiarie con la trasparenza;
  • limita la concessione della garanzia del Fondo alle operazioni di nuova concessione ed erogazione (salvo quelle già concesse, ma condizionate nella loro esecutività all’acquisizione della garanzia del Fondo).

Se pensiamo che il Decreto del Fare risale a giugno, e se è vero che questa norma attuativa è in rampa di lancio, c’è da essere piacevolmente sorpresi della rapidità di esecuzione (quattro mesi) delle misure volte ad allargare il portale di accesso al Fondo centrale Pmi. E’ un segnale della forte pressione che le banche hanno esercitato, e che il Governo ha assorbito e metabolizzato. E non è che l’inizio.

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