Fondo di garanzia pmi limitato
deposito cauzionale deposito beni mobili, consumi

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Paletti al fondo di garanzia Pmi. L’intera operatività del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dal 1° gennaio 2015 è sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis (regolamento n. 1407/2013, in vigore dall’1/1/2014), in attesa dell’adeguamento al regolamento n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) che ha sostituito il regolamento (Ce) n. 800/2008. I soggetti beneficiari e i richiedenti finanziamenti a medio-lungo termine e prestiti partecipativi sono tenuti a compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell’allegato 4 alle disposizioni operativi e nel portale del fondo di garanzia Pmi (www.fondogaranzia.it). Lo ha disposto il Mediocredito centrale, nella circolare del 14/1/2015 n. 2 .

Importo complessivo. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno stato membro a un’impresa unica non può superare 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 mila euro, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 mila euro e che non si utilizzino aiuti de minimis per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

 

Impresa unica. Il plafond de minimis dovrà calcolarsi non sulla singola impresa ma sul gruppo nel quale opera. Nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l’azienda richiedente l’agevolazione sia l’insieme delle imprese collegate a questa. È con il regolamento de minimis del 18 dicembre 2013 n.1407 della Commissione europea (per il periodo 2014-2020) che è stato introdotto il nuovo concetto di impresa unica. Si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell’impresa richiedente l’incentivo:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Con il nuovo regolamento della commissione europea anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis.

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