Gli acquisti di partecipazioni in società di persone non rientrano nella comunione di beni tra i coniugi
riconoscimento

Ancora nessun commento

Lo afferma il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) in una sentenza dello scorso 21 luglio.
Dal 1992 la proponente la causa è sposata in regime di comunione legale con il convenuto. Nel 2008 l’uomo ha costituito una società agricola di persone con il fratello, a cui due anni dopo ha venduto le proprie quote per il valore di 46mila euro. Sul presupposto che tali quote rientrassero nella comunione dei beni, l’attrice ha quindi chiesto la condanna del coniuge a ricostituire il patrimonio nello stato in cui si trovava prima del compimento dell’atto (articolo 184, comma 3, del Codice civile). Dal canto suo, il marito ha domandato il rigetto dell’istanza, sostenendo che le partecipazioni in società di persone non ricadono nella comunione legale tra coniugi.
Nell’accogliere le deduzioni difensive del convenuto, il giudice ricorda che «il tema della comunione degli acquisti vede un panorama interpretativo non sempre conforme, e ciò a causa della vaghezza terminologica con cui il legislatore ne individua l’oggetto». Infatti, l’articolo 177 del Codice civile dispone che fanno parte della comunione «gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali».
Lo stesso articolo 177 individua, però, alcune categorie di beni che sono personali quando vengono acquistati, e che entrano in comunione se non sono stati consumati allo scioglimento della stessa: si tratta dei frutti di beni propri di ciascun coniuge, nonché dei proventi dell’attività separata dei coniugi medesimi. Infine, sono sempre esclusi dalla comunione i beni indicati nell’articolo 179 del Codice civile, come le sostanze di cui il marito e la moglie erano proprietari prima di contrarre matrimonio.
Quanto alle partecipazioni societarie, rientrano nella comunione legale solo gli acquisti che determinano l’assunzione di una responsabilità limitata, essendo «gli unici – si legge nella sentenza – in grado di preservare la posizione dell’altro coniuge non acquirente».
Viceversa, le acquisizioni di quote delle società di persone non sono comprese nella comunione, tenuto conto del «regime di responsabilità illimitata del socio a esse connaturato». Inoltre, in queste società rilevano anche le qualità personali dei contraenti, e tale apporto (che «non è parificabile a un bene») costituisce elemento determinante, «che si presume prevalente rispetto a quello patrimoniale».
Con la sentenza 2569/2009, la Cassazione ha ritenuto, invece, che la partecipazione a una società di persone sia compresa tra gli acquisti che costituiscono oggetto della comunione tra i coniugi. Secondo il giudice di legittimità, infatti, la quota sociale rientra nella nozione di beni mobili contenuta nell’articolo 810 del Codice civile, essendo trasferibile a terzi e soggetta a espropriazione. Il Tribunale di Perugia osserva che, però, si tratta di «pronuncia isolata» e «in contrasto con il principio dell’intuitus personae», che è la peculiarità delle società di persone.
Per queste ragioni – conclude il giudice – «si impone il rigetto della domanda». L’attrice è stata quindi condannata a pagare al marito le spese processuali, liquidate in 4.700 euro.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI

Più di 4 milioni i cittadini che vivono nei Comuni senza credito ne finanza

L’assenza di sportelli bancari sul territorio e l’abbandono da parte delle banche delle zone più periferiche è un problema per le persone, per i professionisti, per i risparmiatori, ma anche per le imprese: perché un minor numero di banche e di filiali, si traduce, concretamente, anche in meno credito, con conseguenze facilmente immaginabili sull’economia, sugli investimenti, sulla crescita.

Leggi »