Trust immobiliare può essere revocato se fatto a scopo puramente fraudolento
pignoramento

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Il Tribunale di Piacenza pone una serie di limiti all’utilizzo improprio dell’istituto del trust mettendo in fila le ragioni che possono giustificare la revocatoria dell’accordo.
Nel caso caso concreto in commento il giudice piacentino (in composizione monocratica, dottoressa Elisabetta Arrigoni) con la sentenza n.539/2015, pubblicata il 7 luglio scorso, ha revocato un trust immobiliare di diritto inglese costituito con pregiudizio delle ragioni di un credito vantato dalla Banca di Piacenza.
Nell’argomentata decisione, prima viene esclusa la possibilità di dichiarare la totale nullità della costruzione dell’istituto per mancanza della prova che l’atto di disposizione fosse stato posto in essere a scopo puramente fraudolento. Dopodiché si passa a esaminare la possibilità di revocare l’accordo. E, prima di tutto, si fa presente che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità:
l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo;
la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Al proposito, il tribunale di Piacenza sottolinea allora che il credito dell’istituto bancario era già esistente al momento del compimento dell’atto di disposizione impugnato e che la giurisprudenza riconosce la revocabilità del trust ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2901 Codice civile, e cioè che «il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni creditorie o che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento».
Il Tribunale evidenzia poi che per gli atti di disposizione a titolo gratuito è sufficiente «la consapevolezza da parte del debitore, e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore».
Presupposti che il giudice piacentino ha riconosciuto tutti esistenti nella fattispecie al suo esame, anche evidenziando che la costituzione del trust era avvenuta contestualmente all’aggravamento della situazione finanziaria della società debitrice. Elemento, anche questo, che, insieme agli altri e di cui s’è già detto, lascia fondatamente presumere – a parere del Tribunale – che il trust (costituito per atto notarile) «fosse in concreto preordinato a mettere al riparo il patrimonio immobiliare» della debitrice.
Il Tribunale (che si è – che risulti – per la prima volta pronunciato in materia) ha conseguentemente dichiarato inefficace il trust in questione nei confronti della Banca di Piacenza, che potrà ora (articolo 2902 Codice civile) iniziare l’esecuzione immobiliare sui beni costituiti in trust, e così per la somma dovuta e per le intere spese di giudizio (pari, da sole, a un terzo circa della somma inizialmente dovuta), che la società convenuta è stata dal Tribunale condannata a pagare.
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