I collaboratori di agenti e mediatori: tutto cio’ che c’è da sapere
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I collaboratori, così come sancito dall’art. 128-novies del TUB, sono soggetti persone fisiche preposti dagli agenti in attività finanziaria (persone giuridiche) e dai mediatori creditizi al contatto con il pubblico.

Per svolgere l’attività di Collaboratore sono necessari il possesso dei requisiti di onorabilità, il diploma, la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell’esercizio dell’attività finanziaria e il superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’OAM. Accertata la presenza di tutti i requisiti di professionalità e di onorabilità sopra indicati, occorre che i Collaboratori siano segnalati all’OAM dalla società di agenzia in attività finanziaria o dalla società di mediazione creditizia con cui stipula il mandato. Tale segnalazione dovrà avvenire a cura del soggetto che conferisce il mandato mediante la propria area riservata nel portale internet dell’OAM. Inoltre la società mandante sarà tenuta a corrispondere all’Organismo un contributo annuale per l’iscrizione di ciascun Collaboratore dell’importo pari a 120 € (60 € in caso di un’agenzia nei servizi di pagamento). A differenza degli agenti in attività finanziaria i Collaboratori non sono tenuti al sostenimento dell’esame di ammissione (è infatti sufficiente la prova valutativa), sono esonerati dalla stipula della polizza assicurativa per la responsabilità civile ma è tuttavia obbligatorio l’aggiornamento professionale. E’ importante segnalare che i Collaboratori non potranno svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti. E’ tuttavia possibile la cancellazione dall’elenco dei Collaboratori di una società mandante e la successiva iscrizione quale collaboratore di una diversa società.”

Ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 141/2010, così come modificato dall’art. 10 del D.lgs. 169/2012, per Collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Essi risultano pertanto equiparati alla figura dell’agente di commercio e in quanto tale sono tenuti a seguire la normativa di riferimento, fatto salve alcune eccezioni dovute alla tipicità del settore in cui operano. In merito è stato più volte fatta notare la forzatura del legislatore nell’imporre per legge l’obbligo di adottare una tipologia contrattuale predefinita quale quella dell’agente di commercio per il Collaboratore della società di mediazione creditizia in quanto quest’ultimo giuridicamente svolge una tipologia di attività non rientrante nell’attività di agenzia.

In quanto tale i Collaboratori sono tenuti all’apertura della partita IVA all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. La domanda consiste nella compilazione di un apposito modello , in cui dovranno essere specificati oltre ai dati anagrafici del soggetto, il codice attività (si consiglia  il 66.19.22 equivalente alla voce “Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari”) ed eventuali regimi fiscali agevolativi, come il regimi dei minimi per i soggetti  che prevedono di non superare i 30 mila euro di fatturato annuo. L’apertura della partita IVA è obbligatoria pur essendo l’attività finanziaria un attività esente ex art. 10 del DPR n. 633/72, il che comporta la non applicabilità dell’IVA nelle fatture emesse e l’impossibilità di deduzione della relativa imposta sugli acquisti, risultando questa per il Collaboratore un ulteriore costo deducibile fiscalmente.

E’ opportuno segnalare che l’apertura della partita IVA comporta il sorgere di nuovi obblighi del Collaboratore quale contribuente nei confronti dell’erario; tra questi segnaliamo in questa sede la compilazione annuale della dichiarazione dei redditi, il cosiddetto modello UNICO, il pagamento delle imposte sul reddito (saldo, I acconto e II acconto) ed altri ancora previsti dalla normativa tributaria tali da richiedere inevitabilmente il supporto di un professionista della materia fiscale. Di regola, realizzando il Collaboratore reddito d’impresa, le provvigioni spettanti saranno dichiarate ai fini fiscali in relazione alla data in cui matura il diritto alle stesse seguendo il cosiddetto criterio di competenza. A tale regola generale fa eccezione l’applicazione eventuale di regimi fiscali agevolativi. Nella determinazione dell’IRPEF dovuta si ha la possibilità di avvalersi di una serie di oneri deducibili e spese detraibili che genereranno sconti sull’imposta dovuta purché siano strumentali all’attività, al pari dei contributi versati alle casse dell’INPS ed ENASARCO. Per poter stabilire l’importo dell’Irpef da versare il Collaboratore dovrà portare in deduzione all’imposta lorda il valore totale delle ritenute applicate in fattura nel corso dell’esercizio, pari al 23% del 50% delle provvigioni, e versate di volta in volta dalla ditta mandante che ha conferito l’incarico.

Contestualmente all’apertura della partita IVA e alla comunicazione all’OAM è obbligatoria per ciascun Collaboratore l’iscrizione e la contribuzione INPS – gestione commercianti, e l’iscrizione e la contribuzione alla Fondazione Enasarco. Per quanto concerne la modalità di iscrizione all’Inps si segnala che, essendo il Collaboratore esonerato dall’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, non è ancora chiara la procedura  operativa da seguire per ottenere l’iscrizione all’ente. Le ipotesi più praticabili risultano essere la compilazione della domanda tramite la “Comunicazione Unica”, compilando esclusivamente la sezione dedicata alla gestione commercianti oppure l’iscrizione tramite i servizi telematici disponibili sul portale dell’Inps (previa registrazione del Collaboratore con richiesta di apposito Pin). Fino ad un importo pari o inferiore a 15.357€ di utile, la gestione commercianti prevede un contributo fisso annuale di 3.361€ da versare in quattro rate, per gli importi in eccedenza al minimale sarà applicata un’aliquota Inps del 21,84%. A differenza dei contributi ENASARCO, quelli INPS risulteranno totalmente a carico del collaboratore.

In virtù del rinvio alla normativa dettata per  gli agenti di commercio, oltre alla contribuzione INPS i Collaboratori sono tenuti a versare una contribuzione ulteriore all’ente ENASARCO.  L’iscrizione deve essere effettuata da parte della ditta che conferisce l’incarico entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto. Il minimale contributivo annuo Enasarco è pari ad 800€ e la percentuale contributiva previdenziale è fissata nella misura totale del 13,75%,  di cui il 6,875% a carico del Collaboratore (quota decurtata dall’importo delle provvigioni direttamente in fattura), ed il restante 6,875% a carico della ditta mandante. La contribuzione ENASARCO, fa sorgere il diritto per il Collaboratore ad una serie di indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto) è costituito dalle somme che vengono accantonate presso l’Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri

Collaboratori. Alla cessazione del mandato, la Fondazione liquida al Collaboratore le relative cifre accantonate. Attualmente gli accordi collettivi prevedono l’applicazione di un’aliquota pari al 4% sulle provvigioni fino a 12.400€, al 2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 € e al 1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01€.

 

SECONDA PARTE

Solo ai fini della  C.C.I.A.A non possiamo condividere la non iscrizione  ovvero  il rifiuto da parte di qualche camera di commerciodi iscrivere un collaboratore di un Intermediario del Credito al Registro.

La nozione di imprenditore dettata dal Codice Civile all’art. 2082 deve essere letta in modo coordinato con la previsione relativa all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2195

Le due norme in quanto previsioni di carattere generale costante riferimento della normativa di dettaglio sono state, nel tempo, non solo oggetto di interventi ermeneutici compiuti dal legislatore ma sono anche state oggetto di nuove e sempre più evolutive interpretazioni proposte dalla dottrina, dalla giurisprudenza (domestica e comunitaria) ma soprattutto e più di recente dalla disciplina comunitaria (direttiva servizi 123/2006/CE recepita nell’ordinamento interno con norme e regolamenti attuativi).Secondo il mio modesto parere  trovandoci di fronte ad un soggetto,”Collaboratore “, che a prescindere sia dal nomen sia dalla forma giuridica, ha l’obbligo di iscriversi nel registro delle imprese (art. 7, comma 2, lettera a), n° 1) del d.p.r. n. 581/1995) ed essendo contestualmente presenti anche gli altri elementi essenziali di cui all’art. 2082 cc. e cioé:

• professionalità: l’attività deve essere svolta in modo non saltuario, non accidentale, non occasionale ma in modo continuativo e ininterrotto.

• economicità: l’attività d’impresa viene svolta con un metodo (detto “economico”) che persegua una tendenziale copertura dei costi con i ricavi.

• organizzazione: sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsezza dei beni predisposti, tanto più quando l’attività (come quella dell’agente di commercio), non necessiti di mezzi materiali e personali rilevanti

Esaminando nello specifico le prescrizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 3649/2012 :

• deve trattarsi di una attività economica con rilievo verso i terzi. Non andranno quindi indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all’impresa solo per poter realizzare i beni e servizi effettivamente destinati al mercato (ad esempio non vanno indicate le attività amministrative finalizzate al funzionamento della propria impresa ovvero le attività di studio analisi e progettazione finalizzate esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti);

• la descrizione, per essere completa, deve riportare il tipo di attività (ad esempio produzione, manutenzione, riparazione, installazione, noleggio, commercio al minuto, commercio all’ingrosso, ecc.) e le categorie dei prodotti e dei servizi trattati (alimentari, mobili, ecc.);

• non sono ammesse espressioni di tipo generico in quanto non idonee ad esplicitare quale attività effettivamente svolge l’impresa;

• se l’attività da denunciare è soggetta a preventiva iscrizione in Ruoli, Albi e simili va compilato anche il corrispondente riquadro del modulo per consentire di controllare, a campione, l’esattezza degli estremi e il legittimo svolgimento di tale attività;

• se l’attività da denunciare è soggetta a preventiva autorizzazione, licenza ovvero denuncia, comunicazione o segnalazione ad altra autorità, occorre compilare i corrispondenti riquadri del modulo, per consentire di controllare, a campione, l’esattezza degli estremi denunciati e il legittimo svolgimento di tale attività;

A tal fine  riportiamo  delle regole sull’attività ovvero per l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di un  :

COLLABORATORE DI AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA (L’AGENTE È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI)

 

Ø DEFINIZIONE

 

L’attività di collaboratore che esercita per conto di un agente in attività finanziaria essendo quest’ultimo una società di capitali, consiste nel promuovere il collocamento di servizi propri di quest’ultima in forza di un contratto conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

Per il contatto con il pubblico gli agenti in attività finanziaria costituite in forma di  società di capitali si possono avvalere di dipendenti o collaboratori, si veda l’articolo 128-novies, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385

Ø RIFERIMENTI NORMATIVI

 

•Articolo 1742 del codice civile

•Articoli 128 – quater, 128 – quinquiesD.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

•D.lgs 13 agosto 2010, n. 141

Ø COME SI AVVIA L’ATTIVITÀ

 

A seguito della trasmissione, esclusivamente per via telematica, del nominativo del collaboratore all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e sottoscrivendo un contratto di mandato o una lettera di incarico.

Ø REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

 

L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria, quest’ultimo è una società di capitali, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Ø SOGGETTI  CHE DEVONO POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

 

I soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività sono quelli di cui all’ articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..

Ø ENTE/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE ALL’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

 

OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori)

Ø COSA SERVE  AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ AL REGISTRO IMPRESE/REA

 

• Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

copia semplice dell’avvenuta trasmissione del nominativo del collaboratore  all’OAM da parte dell’agente in attività finanziaria 

•Al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare:

copia semplice del Mandato o della lettera di incarico. 

 

Articolo 128-novies, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori”.

 

Ø COSA SUCCEDE QUANDO ALLA DOMANDA/DENUNCIA RI/REA NON È ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE E/O LA SPECIFICA MODULISTICA RICHIESTA

 

Manca la copia semplice della trasmissione del nominativo del collaboratore all’OAM da parte dell’agente in attività finanziaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della trasmissione del nominativo del collaboratore all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori). Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Ø DATA DI INIZIO ATTIVITÀ DA INDICARE NELLA DOMANDA/DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESENTATA AL REGISTRO IMPRESE/REA 

 

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data della trasmissione del nominativo del collaboratore all’OAM da parte dell’agente in attività finanziaria e non precedente alla data di conferimento del mandato/lettera di incarico.

Ø COSA SERVE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/DENUNCIA AL REGISTRO IMPRESE/REA DI – TRASFERIMENTO SEDE – SOSPENSIONE – RIPRESA – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

 

Trasferimento sede dell’attività: nessuna documentazione

Sospensione dell’attività: nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività: nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività: nessuna documentazione.

Ø Esercizio dell’attività presso più sedi o unità locali

 

Nessuna documentazione

Ø INCOMPATIBILITÀ 

 

I collaboratori di agenti in attività finanziaria sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

 Articolo 128-octies del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i

Ø INFORMAZIONI

 

Contratto di agenzia

Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

•l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;

•il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente. 

 

Mandato o lettera di incarico

Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione ossia ad probationem. In assenza di una forma

predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.

Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.

La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.

Natura giuridica

Il collaboratore di agente in attività finanziaria opera sulla base di un contratto di agenzia  ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile(1).

Distinzione tra il collaboratore di agente in attività finanziaria e l’agente di commercio di cui alla Legge 3 maggio 1985, n. 204

Il collaboratore di agente in attività finanziaria, opera, come l’agente di commercio, in forza di un contratto di agenzia, ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.

Le due figure giuridiche pur avendo quindi in comune, il fatto di operare sulla base di un mandato conferito dall’intermediario preponente ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, differiscono in particolare sui seguenti aspetti:

1.i requisiti morali e professionali previsti per l’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria sono diversi(2) da quelli previsti per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.

2.l’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro delle imprese competente tramite la Comunicazione Unica, in quanto tale istituto è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio(3).

Attività esercitata a favore di un solo agente

Il collaboratore di agente in attività finanziaria può svolgere la propria attività a favore di un solo agente in attività finanziaria iscritto nell’elenco(4).

Enasarco

I collaboratori in qualità di mandatari di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi per cui ricevono la tutela previdenziale Enasarco hanno l’obbligo di  contribuzione .

Polizza di assicurazione

I collaboratori degli agenti in attività finanziaria, quando quest’ultimo è una società di capitali, non devono stipulare, per poter operare, la loro polizza individuale(5).

 

Note 

(1)Articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile….omissis”.

(2)L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.. L’esercizio dell’attività di agente di commercio è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’ articolo 5, lettera c), della Legge 3 maggio 1985, n. 204 e al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, punti 1), 2) e 3) della stessa legge.

(3)Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

(4)Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.

(5)Si veda a riguardo le faq sul sito http://www.organismo-am.it

 

Ø AVVERTENZE

 

Forma giuridica 

L’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria può essere svolta solo come ditta individuale(1).

Attività non soggetta a SCIA

L’esercizio dell’attività di collaboratore di agente in attività finanziaria non è soggetto alla presentazione della SCIA al Registro delle imprese competente tramite la Comunicazione Unica, in quanto tale istituto è previsto solo per l’esercizio dell’attività di agente di commercio(2).

 

 

Note 

(1)Articolo 128-octies, comma 2, D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i: “I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti”.

(2)Ai sensi dell’articolo 17, 4-octies, del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141 (comma inserito dall’art. 10, comma 1, D.lgs 19 settembre 2012, n. 169, entrato in vigore il 17/10/2012: “omissis….. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo 128-novies, comma 1, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204”. Inoltre ai sensi dell’articolo 19, comma 4-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma aggiunto dal DL 5 agosto 20120, n. 125): “Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

Ø ATTIVITÀ CORRELATE

 

• Agente in attività finanziaria

• Collaboratore di agente in attività finanziaria (l’agente è un’impresa individuale o una società di persone)

• Mediatore creditizio

• Collaboratore che esercita per conto di una società di mediazione creditizia

• Agente di pagamento per istituti di moneta elettronica o di pagamento italiani (c.d. money transfer)

• Agente di pagamento per istituti di moneta elettronica o di pagamento comunitari (c.d. money transfer)

• Collaboratore di agente di pagamento (l’agente è un’impresa individuale o una società di persone)

• Collaboratore di agente di pagamento (l’agente è una società di capitali)

 

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15 commenti

  • Raffaele Tafuro ha detto:

    Grande articolo,
    Complimenti!

  • Anonimo ha detto:

    Complimenti per l’articolo, molto chiaro e completo.
    Avrei un quesito: un soggetto, dotato di partita iva e iscrizioni in Camera di Commercio e Inps, non ha alcun mandato né da un agente in attività finanziaria né da un mediatore creditizio. Non è pertanto segnalato all’OAM come collaboratore. Nel caso in cui svolga comunque attività di intermediario in materia finanziaria a quali sanzioni può essere soggetto?

    • Deborah ha detto:

      Esercizio abusivo della professione, si tratta di un reato penale punito con la reclusione.

      Al pari di una persona che fa il medico senza avere la laurea in medicina.

      Cordiali Saluti

  • giovanni ha detto:

    SALVE, SONO UN MEDIATORE CREDITIZIO. QUINDI L’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DEVO FARLA?

  • Anonimo ha detto:

    chiedo un informazione: un collaboratore di agente iscritto oam deve sostenere l’esame per poter prendere mandato come agente in attività finanziaria?

  • Leonardo ha detto:

    Ringrazio il sito per l’articolo

    Vorrei fare una simulazione chiedendo se ho capito bene i passaggi relativi ai contributi da versare sia all’INPS che all’ENASARCO

    Se per esempio la provvigione per una determinata operazione è pari a 35.000 euro ci saranno direttamente in fattura 2 decurtazioni ovvero:
    – 11.50% di ritenute Enasarco (50% del 23%)= 4.025 euro
    – 6.875% di contributi Enasarco= 2.406 euro

    Per semplificazione di calcolo ammettiamo che non ci siano altre provvigioni e che non ci sia alcun costo deducibile a parte quello contributivo ovviamente

    A questo punto vanno pagati i contributi INPS: 21,84% di 35.000= 7.630 euro

    Reddito imponibile= 35.000 – 4.025 – 2.406 – 7.630= 20.939 euro
    Irpef= 23% di 15.000+ 27% di 5939= 5.053

    Vorrei sapere se i calcoli sono corretti

    Grazie mille

  • carlo ha detto:

    sono una ditta individuale e vorrei conferire ma mia attività in nuova costituenda società srl onde rafforzare e ottimiozzate il lavoro.
    la mia iscrizione OAM.può essere conferita alla nuova azienda ?
    grazie mille.

  • davide ha detto:

    ma uno deve aprire partita iva come collaboratore anche se è sotto i 5 mila euro annui di fatturato? mi sembra strano poichè la legge prevede che al di sotto tale cifra non c’è alcun obbligo di partita iva per qualsiasi attività e si può fare la prestazione occasionale….

  • Antonino Cannavo ha detto:

    Salve,volevo sapere se si puo’ esercitare altra attivita’ commerciale pur facendo il collaboratore

  • gna ha detto:

    buongiorno sono un assicuratore iscritto alla sez e del rui, vorrei ottenere mandato per aprire un’agenzia di cessione del quinto prestiti mutui, naturalmente dopo aver ottenuto l’iscrizione all Aom. a quali società potrei rivolgermi? esiste un elenco dove ci sono società alla quale si può chiedere mandato per un’agenzia?

  • lucia ha detto:

    Buongiorno, mi occorre un’ informazione, ho sostenuto un colloquio per lavorare presso una finanziaria come collaboratore. Malgrado ci fossero tutte le idoneità al termine mi è stato comunicato che il mio diploma (conseguito al Liceo Artistico di Torino) non risultava congruo con l’iscrizione per essere “collaboratore” in quanto il suddetto liceo ha la durata di quattro anni , essendo comunque un esame di stato come gli altri licei non comprendo questo limite …Potete spiegarmi? Grazie

    • Anonimo ha detto:

      Confermo che in riferimento alla legge 141 del 2010 che disciplina la materia creditizia, il diploma dev’essere obbligatoriamente quinquiennale.

      Saluti

  • valenti santo ha detto:

    buongiorno, ho sostenuto l’esame come collaboratore di un agente in attivita’ finanziaria, da qualche settimana ho interrotto il mio rapporto. vorrei diventare ahente in attivita’ finanziarie ed iscrivermi all’alìbo. cosa devo fare?

  • valenti santo ha detto:

    buongiorno, ho sostenuto l’esame come collaboratore di un agente in attivita’ finanziaria, da qualche settimana ho interrotto il mio rapporto. vorrei diventare agente in attivita’ finanziarie ed iscrivermi all’albo. cosa devo fare?

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