Il decesso non esclude la regolarizzazione attraverso la Voluntary disclosure

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L’erede infatti potrà presentare istanza di Vd a favore del d cuius o concludere la procedura attivata dal defunto quando questo era in vita. In tal caso l’erede fruirà di termini più lunghi rispetto a quelli ordinari e beneficerà della disapplicazione delle sanzioni. Questo quanto chiarito dalla Circolare 10/E del 2015.

In linea generale l’ordinamento riconosce agli eredi una proroga di sei mesi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa (art. 65 dpr 600/1973). Ai fini della Vd tale proroga deve essere coordinata con le diverse tempistiche e scadenze che caratterizzano la procedura.

Presentazione da parte dell’erede dell’istanza di Vd a favore del de cuius.

L’istanza di accesso alla Vd deve essere presentata entro il 30 settembre 2015, tuttavia tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione e quella di decadenza dei termini per l’accertamento e per la contestazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale devono intercorrere non meno di 90 giorni (art. 5 quater, c. 5 dl 167/1990). Gli eredi, qualora decidessero di aderire alla procedura a favore del de cuius potranno usufruire della proroga dei termini di cui al citato art. 65 ma in maniera limitata ciò per garantire «la concreta realizzazione della procedura». L’Amministrazione ha infatti chiarito che nel caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, l’istanza di Vd potrà essere presentata dagli eredi «al più tardi entro il 31 dicembre 2015, termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza; in tal caso l’Ufficio espleterà l’attività di controllo entro il 30 marzo 2016». La presentazione del modello di accesso alla Vd a favore del de cuius, tuttavia, non è valevole a far si che la procedura si consideri attivata anche a favore dell’erede. Quest’ultimo infatti, qualora sia egli stesso autore di violazioni sanabili potrà presentare un’autonoma e distinta istanza di Vd nei termini ordinariamente previsti dalla normativa, con riguardo alla propria posizione nel suo complesso, eventualmente comprensiva anche della quota ereditaria.

Conclusione da parte dell’erede della procedura attivata dal de cuius.

Qualora l’autore della violazione deceda dopo aver attivato la procedura di disclosure, l’erede avrà la facoltà di concludere la procedura o di abbandonarla, presentando una nuova istanza in qualità di erede. Nel primo caso l’erede usufruirà della proroga semestrale con riguardo ai termini previsti per gli adempimenti successivi l’istanza, necessari per il perfezionamento della procedura, compresi quelli relativi ai pagamenti. Nella Circolare è chiarito che qualora l’erede non effettui il versamento del dovuto troverà «applicazione la disposizione di cui all’art. 5 quinquies, c. 10 dl 167/1990, che prevede una deroga ai termini di notifica degli atti di accertamento e contestazione da parte dell’Agenzia».

Inapplicabilità delle sanzioni all’erede.

In virtù dell’applicazione del principio generale secondo cui «l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette all’erede» (art. 8 dlgs 472/1997), a quest’ultimo non potranno essere irrogate le sanzioni connesse alle violazioni del de cuius regolarizzate. Ciò sia nel caso in cui l’erede attivi la procedura di Vd a favore del de cuius sia nel caso in cui egli subentri nella procedura attivata dall’autore della violazione prima del suo decesso.

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