Il fondo di garanzia è più facile

Ancora nessun commento

Fondo di garanzia aperto ai professionisti. E per le start up, gli incubatori certificati e le imprese sociali accesso per direttissima allo strumento, senza la prioritaria valutazione dei dati contabili del beneficiario. Il provvedimento attuativo che disciplina i nuovi criteri di accesso al «fondo di garanzia Pmi» è all’esame della Corte dei conti (in vista della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale); si tratta di un decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato di concerto con il ministero dell’economia.

Il testo dà attuazione all’articolo 1 del decreto del Fare (n. 69/2013, convertito nella legge 98/2013).

Innalzamento copertura fondo – All’articolo 3 del decreto, si disciplina l’innalzamento delle percentuali di copertura del fondo, che in alcuni casi salgono all’80%. La modifica riguarda le operazioni di anticipazione di credito, senza cessione, verso imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione e anche le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi. Questo innalzamento si applica sia alle le imprese localizzate in aree di crisi sia a quelle dell’autotrasporto. Innalzata all’8% anche la misura minima dell’accantonamento del fondo a titolo di coefficiente di rischio.

Semplificazione procedure – Il decreto detta anche le misure di semplificazione per la presentazione e la gestione della richiesta di garanzia al fondo. Implementato un nuovo sistema che dematerializza i documenti necessari per presentare e gestire le richieste di escussione della garanzia e previsto un accesso più ampio al sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti (le banche) per consentire di monitorare lo stato delle loro domande.

Ammissione al fondo di garanzia senza valutazione dei dati contabili del beneficiario – Trattamento di favore per i soggetti giuridici difficili da valutare in base ai bilanci, ovvero le start-up innovative, gli incubatori certificati e le imprese sociali. Per tali soggetti richiedenti, le pratiche fino a 150 mila euro di finanziamento sono ammesse quasi automaticamente senza valutazione dei bilanci.

Professionisti – L’articolo 7 del decreto disciplina l’«estensione dell’intervento del fondo in favore dei professionisti». In particolare, viene stabilito che possono accedere anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013 e in possesso delle relative attestazioni. Le operazioni finanziarie relative ai professionisti sono ammesse alla garanzia del fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse complessive non superiori al 5%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI