Il mutuo condizionato non costituisce titolo esecutivo per carenza dei presupposti di cui all’art. 474 c.p.c.
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Tribunale di Roma, 13 Maggio 2015

ll caso in commento trae origine da un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., promosso da un debitore esecutato nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Roma.

Tale giudizio era volto ad ottenere la revoca del provvedimento con cui il Tribunale capitolino negava, nella pregressa fase di cautelare, la sospensione dell’esecuzione invocata ex adverso sulla base della dedotta inidoneità – del contratto di mutuo azionato – a costituire titolo esecutivo autosufficiente a sostenere l’esecuzione immobiliare pendente.

Nella questione approdata al Collegio, il reclamante poggiava la propria tesi deducendo che il titolo azionato fosse costituito da contratto di mutuo condizionato, nel quale non era documentata la effettiva dazione in denaro, essendo la somma, che si afferma erogata,  giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di una serie di condizioni elencate nel contratto in parola.

Ad ulteriore suffragio delle proprie eccezioni, il reclamante medesimo poneva ulteriore accento sul fatto che, all’interno del contratto in argomento non si dava atto dell’avverarsi delle richiamate condizioni e, pertanto, l’eventuale effettiva erogazione avrebbe dovuto essere provata aliunde.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento del reclamo, stabiliva con ordinanza che: “Il contratto condizionato di mutuo, caratterizzato dalla persistente disponibilità presso la mutuante delle somme erogate a garanzia dell’avverarsi delle condizioni ivi previste, con conseguente differimento del momento della rispettiva consegna e, di riflesso, di quello perfezionativo del sottostante contratto, è inidoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente”.

[Poiché esso] “non documenta l’esistenza attuale di un’obbligazione di somma di denaro, non può essere utilizzato come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione delle somme che si assumono erogate.”.

Il Collegio, nella parte motiva del provvedimento, evidenziava quindi che il contratto di mutuo condizionato non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di denaro e pertanto, pur se stipulato con atto pubblico notarile, non può essere utilizzato come titolo esecutivo dall’istituto di credito mutuante che intenda procedere ad esecuzione forzata, in quanto difetta dei requisiti di cui all’art. 474, commi 2,3, c.p.c..

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