Il grado di diligenza della banca deve essere verificato in concreto
IlComitatodiBasileacambiairequisitididisclosuredel°pilastro:piùtabellestandardsuiparametridirischiodellebanchedieboldnixdorf

Ancora nessun commento

Cass., 28 maggio 2015, n. 11123

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, un istituto di credito veniva convenuto in giudizio da una persona fisica, per ottenere il risarcimento del danno patito, a causa del comportamento asseritamente negligente tenuto dalla banca. Più precisamente, l’attore presentava all’incasso un assegno, che però non veniva pagato, sia per mancanza di provvista, sia per falsa identità del traente. Ebbene, secondo il creditore, l’istituto creditizio avrebbe errato, per non avere adeguatamente verificato l’identità della persona alla quale consentiva di aprire un conto corrente, rilasciando contemporaneamente un carnet di assegni.

In primo grado la domanda veniva rigettata, mentre in secondo grado l’autorità adita riteneva che la banca avesse effettivamente agito senza la dovuta diligenza.

E’, quindi, intervenuta la Corte di Cassazione, la cui decisione è sicuramente meritevole di segnalazione. I giudici di legittimità preliminarmente hanno ribadito un principio condiviso ormai da tutta la giurisprudenza, ossia quello per cui la banca è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata, con la conseguenza che può incorrere in responsabilità extracontrattuale laddove il funzionario incaricato non abbia usato la dovuta diligenza.

Tuttavia, diversamente da altre pronunce avute in casi analoghi, la Suprema Corte non ha attribuito alla banca una responsabilità di tipo oggettivo che prescinde dai fatti di causa, bensì ha rimesso ai giudici di secondo grado il compito di verificare se nel caso di specie vi sia stata realmente una condotta colposa, curando di motivare puntualmente la decisione che assumeranno.

Infatti, la Cassazione ha evidenziato come, nell’ambito del procedimento, fosse emerso che la banca aveva condotto tutte le verifiche preliminari e che la documentazione fornita dal cliente non risultava falsa ovvero alterata.

Inoltre, la CTU disposta in primo grado aveva confermato la correttezza delle attività propedeutiche all’apertura del conto ed aveva escluso l’esistenza di impedimenti al rilascio del carnet di assegni. A ciò si aggiunga che, sempre secondo i giudici di legittimità, “va escluso – d’altra parte – che la mera ammissione di leggerezza compiuta dal funzionario, in quanto proveniente da soggetto diverso dalla banca convenuta, risulti sufficiente a giustificare l’affermazione della responsabilità dell’odierna ricorrente”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI