Illegittima secondo l’antitrust la notifica ingannevole di un atto di citazione

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Provvedimento Antitrust, 7 ottobre 2015, n. 25642 (leggi il provvedimento)

Il provvedimento in esame, emesso in data 07/10/2015 dal Garante della Concorrenza e del Mercato – tra le cui funzioni rientrano quelle di contrastare le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori e delle microimprese -, riguarda una pratica messa in atto da una società che, per recuperare i propri crediti, aveva notificato ai suoi clienti degli atti di citazione, senza tuttavia iscriverne a Ruolo neanche uno.

In particolare, veniva altresì rilevato che il foro prescelto dall’attore per promuovere il giudizio non coincideva – nella maggior parte dei casi – con il foro di residenza del consumatore.

Dunque, secondo la Commissione, tale condotta aveva integrato un comportamento scorretto, violando così i dicta degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, che disciplinano le pratiche commerciali definite aggressive.

E invero, la pratica posta in essere dalla società chiamata a difendersi, secondo l’Antitrust, aveva determinato nei consumatori la convinzione che era preferibile saldare il quantum richiesto dal professionista, anziché sopportare il tedio di una causa giudiziale.

In buona sostanza, prosegue l’Antitrust, tale comportamento aveva indotto “il consumatore ad assumere  una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Ragion per cui, al termine della propria seduta, la Commissione ha ordinato alla società coinvolta di non di reiterare ulteriormente tali comportamenti e di provvedere al pagamento – nel termine di trenta giorni – della sanzione pecuniaria irrogata.

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