In banca vigilanza 231 al collegio sindacale

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Nelle banche sarà il collegio sindacale a svolgere in via ordinaria le funzioni dell’organismo di vigilanza previsto dal Dlgs 231/2001. E solo in presenza di particolari e motivate esigenze le banche potranno affidare queste funzioni a un apposito organismo. La previsione è contenuta nelle nuove disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli interni, poste in consultazione da Bankitalia dal 4 settembre fino al 3 novembre.
Se sarà confermata, si tratta di una disposizione che capovolgerà l’impostazione attuale. Le banche che si sono dotate di un modello organizzativo 231, infatti, hanno generalmente costituito uno specifico organismo di vigilanza e non si sono avvalse della facoltà di assegnarne le funzioni al collegio sindacale. La liceità di questa opzione, peraltro, è stata solo recentemente confermata dalla legge di stabilità 2012, che ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 6 del Dlgs 231/2001. La norma, in vigore dal 1° gennaio 2012, dispone che nelle società di capitali, e indirettamente anche nelle cooperative, l’organo collegiale di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo della gestione) «può» svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza (Odv). L’intervento normativo ha consentito di superare le controversie e le interpretazioni maggioritarie, compresa quella espressa dall’Abi nelle proprie Linee guida, che sostengono la non coerenza dell’identificazione del l’organismo di vigilanza con il collegio sindacale.
Ma ora Bankitalia propone, in primis, l’identificazione fra il collegio sindacale e l’organismo di vigilanza, rifacendo emergere, in sostanza, la previsione del decreto sviluppo, prima versione, dell’ottobre-novembre 2011. La relazione illustrativa non fornisce spiegazioni, ma si limita a precisare, a livello generale, che si è tenuto conto dell’esigenza di inquadrare, in modo coerente nel sistema dei controlli delle banche, le attività delle diverse funzioni societarie di controllo, previste dall’ordinamento o dalle fonti di autoregolamentazione, tra le quali l’organismo di vigilanza istituito ai sensi della legge 231/2001. Può essere che l’Autorità di vigilanza, intervenendo laddove esiste una certa contiguità tra le funzioni (come, per l’appunto, fra collegio sindacale e Odv 231), intenda contenere la proliferazione dei soggetti incaricati di svolgere funzioni di controllo che, soprattutto nelle imprese bancarie di medio-piccole dimensioni, complici le disposizioni di vigilanza prudenziale, negli ultimi anni sono considerevolmente aumentati. È dubbio, però, che si tratti di una reale semplificazione, considerate anche le ricadute operative, le criticità persistenti e le incertezze applicative.
L’attribuzione delle funzioni di vigilanza 231 al collegio sindacale, in ogni caso, anche se supportata normativamente, rappresenta una semplificazione dei soggetti preposti ai controlli societari, la cui adeguatezza deve pur sempre essere valutata, dal consiglio di amministrazione, con riferimento alla sua concreta efficacia organizzativa. Il comma 4-bis, infatti, non vincola la valutazione del giudice sull’idoneità del modello organizzativo. Si limita a sancire che non può essere aprioristicamente invocata l’incompatibilità delle funzioni, se al collegio sindacale è assegnato anche il compito di organismo di vigilanza 231. Ma è soprattutto su questo terreno che le banche potranno trovare le particolari e motivate esigenze, necessarie per giustificare l’eventuale deroga alla regola generale dell’identificazione imposta da Bankitalia.

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